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Sismabonus e dintorni: novità dalla legge di stabilità 2018

La legge di stabilità 2018 (L. 27/12/2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”) contiene alcuni dei preannunciati interventi in tema di sismabonus e prestazione energetica degli edifici.

In occasione quindi della ripubblicazione (S.O. n. 4 alla G.U. del 19/1/2018, n. 15) del testo di legge coordinato (allegato in pdf per pronta consultazione), si coglie l’occasione per dare conto delle innovazioni apportate al quadro normativo.

1. Edilizia popolare

L’art. 1 comma 3 della L. n. 205/2017 modifica in numerose parti l’art. 14 del decreto-legge 4/6/2013, n. 63 (conv. con modif. nella legge 3/8/2013, n. 90) sulla prestazione energetica degli edifici.

In particolare le detrazioni per gli interventi di efficienza energetica sono state estese anche agli “Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013” (comma 1-sexies, art. 14, d.l. n. 63/2013). Tali detrazioni si applicano non solo sugli immobili di proprietà degli ex IACP, ma anche a quelli “gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”, nonché alle “cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci”.

2. Riqualificazione energetica e miglioramento antisismico

Sulla scia di quanto preannunciato nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29/11/2017, n. 147/E, poi, è stato modificato l’art. 14 del citato d.l. n. 64/2013 (con l’inserimento del nuovo comma 2-quater).

In dettaglio, è stato elevato ad € 136.000 (da € 96.000) il tetto dell’ammontare delle spese quando i lavori sono diretti, contemporaneamente, alla riqualificazione energetica dell’edificio ed alla riduzione del rischio sismico.

Inoltre, sono state ulteriormente rafforzate le detrazioni del sismabonus che salgono all’80% nel caso di riduzione di una classe di rischio sismico ed all’85% nel caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

3. Ristrutturazione edilizia: proroga al 31.12.2018 delle detrazioni fiscali

Sono stati prorogate al 31 dicembre 2018 le detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati nell’art. 16-bis, comma 1, Testo unico delle imposte sui redditi - D.P.R. 22/12/1986, n. 917 (art. 1, co. 3 L. n. 205/2017, modificativo dell’art. 16 citato decreto-legge n. 64/2013).

Dunque, fino al 31 dicembre 2018, potrà usufruirsi della detrazione del 50%, fino ad un massimo di spesa di € 96.000, per interventi di ristrutturazione che possono includere anche quelli di riduzione del rischio sismico eseguiti su edifici ricadenti in zona 4 per i quali, come noto, non è possibile accedere ad alcuna delle agevolazioni specifiche del cosiddetto sismabonus.

Analogamente a quanto indicato nel punto 1), inoltre, tali detrazioni “sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci”.

4. Assicurazioni contro il rischio sismico: detraibilità dei premi fino al 19%

E’ stato, infine, modificato l’art. 15 comma 1, TUIR, (con l’introduzione della lett. f-bis), ad opera dell’art. 1, commi 768, 769 e 770, L. n. 205/2017), così da consentire la detraibilità fino al 19% dei premi assicurativi “aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo”.

La detraibilità, consentita per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, dovrebbe inoltre modificare l’offerta di prodotti assicurativi a tutela del patrimonio immobiliare che, di norma, non prevedono siffatta copertura del rischio.

© SONOINGARA_Riproduzione riservata

Ultima modifica il Giovedì, 01 Marzo 2018 05:58

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