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In una precedente occasione si era avuto modo di soffermarsi sui limiti alla potestà legislativa regionale in tema di edilizia privata. A distanza di poco più di un mese dalla sentenza n. 231 del 3.11.2016, la Corte Costituzionale torna ad occuparsi della legislazione regionale ligure per affermare, con la sentenza n. 272 del 16.12.2016 (qui allegata in pdf per pronta consultazione), l’illegittimità della norma che esclude dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA, contrastando questa disposizione “con il principio fondamentale secondo cui, nelle zone sismiche, l’autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione condiziona l’effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio”.

Per giungere a queste conclusioni sulla necessità della preventiva autorizzazione del cd. Genio Civile, come viene tradizionalmente qualificata l’autorizzazione prevista dall’art. 94, d.P.R. 380/2001 (cd. Testo Unico Edilizia – TUE), la sentenza n. 272/ 2016 ricorda che “le disposizioni contenute nel Capo IV del TUE, rubricato «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche» … assumono la valenza di «principio fondamentale»”, stabilendo “determinati adempimenti procedurali, quando rispondono ad esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico”.

In altri termini, osserva la Consulta,l’intera normativa riguardante le opere da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ha come ambito di applicazione oggettivo non solo le nuove costruzioni, ma «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità», così che “la circostanza che l’opera da realizzare consista in interventi sul patrimonio edilizio esistente – alcuni dei quali possono anche presentare rilevante impatto edilizio, come la manutenzione straordinaria, consistente in frazionamenti ed accorpamenti di unità immobiliari, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, anche quella comportante la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (interventi tutti rientranti nel campo di applicazione dell’art. 21-bis della legge della Regione Liguria 6.6.2008, n. 16, recante «Disciplina dell’attività edilizia») – non mette in dubbio il fatto che possa trattarsi comunque di una costruzione da realizzarsi in zona sismica, come tale ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 94 del TUE”. A ciò si aggiunga, conclude la Corte, che “l’autorizzazione preventiva costituisce uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell’incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillare rispetto al meccanismo del controllo ex post ed eventuale, proprio della SCIA”.

Per gli indispensabili approfondimenti, in uno con il richiamo alle precedenti sentenze della Corte costituzionale, si consiglia la lettura dell’allegata sentenza, cui ha fatto seguito, pochi giorni più tardi (21.12.2016), la sentenza n. 282 del 2016(parimenti allegata in pdf per pronta consultazione) sulla normativa regionale delle Marche in tema di edilizia dichiarata in più parti illegittima.

 

Pubblicato in Edilizia Privata

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