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Mercoledì, 01 Marzo 2017 15:02

Linee Guida MIT per i sismabonus

Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché per le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Stabilità 2017 (art. 1, comma 2, L. 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato modificato l’art. 16, comma 1-quater, D.L. n. 63/2013, conv. con modif. in L. 90/2013, cfr. link in calce).

Le Linee Guida, costituiscono l’Allegato A) al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 (qui allegato in PDF, unitamente alle Linee Guida per comodità di consultazione) e forniscono gli strumenti operativi per la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni.

Vengono definite n. 8 Classi di Rischio, con rischio crescente dalla lettera “A+” alla lettera “G”, con la possibilità di determinare la classe di appartenenza di un edificio mediante due metodi alternativi, l'uno convenzionale e l'altro semplificato (con un ambito applicativo limitato, come precisato nelle Linee Guida).

Il metodo convenzionale è concettualmente applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, è basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle vigenti Norme Tecniche (di cui al D.M. 14/1/2008) e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione sia nello stato di fatto in cui si trova, sia nello stato conseguente all'eventuale intervento.

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell'edificioed è indicato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura; può essere utilizzato per una valutazione preliminare indicativa, ovvero per valutare, limitatamente agli edifici in muratura, la classe di rischio in relazione all'adozione di interventi di tipo locale.

Come indicato nelle Linee Guida, al cui dettaglio si rinvia, per determinare la classe di rischio si fa riferimento a due parametri: (1) la Perdita Annuale Media attesa (PAM) che considera le perdite economiche associate ai danni agli elementi, strutturali e non, e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell'edificio privo del suo contenuto; (2) l'indice di sicurezza (IS-V) della struttura, meglio noto ai tecnici con la denominazione di "Indice di Rischio."

Per quanto stabilito nel D.M. 58/2017 (art. 3) l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionistiincaricati della progettazione strutturale, Direzione Lavori delle strutture e del collaudo statico, che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura (secondo le competenze di cui al D.P.R. 5/6/2001, n. 328) ed iscritti agli Ordini professionali di appartenenza.

In particolare:

  1. il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico edilizia) e dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 14/1/2008, assevera secondo i contenuti delle Linee Guida allegate al D.M. 58/2017, sia la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento progettato per la riduzione del rischio sismico, sia la classe di rischio conseguibile con l'esecuzione dell'intervento. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, con la detta asseverazione viene allegato alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentare allo sportello unico competente di cui all'art. 5 del Testo Unico edilizia (per la SCIA cfr. link in calce).

  2. L’asseverazione è effettuata dal progettista secondo la scheda, elaborata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed allegata sotto la lettera B) al D.M. 58/2017 (qui allegato in pdf per pronta consultazione).

  3. All'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali, Il D.L. ed il collaudatore statico (ove nominato per legge) in sede di collaudo, attestano per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato dal progettista e depositato allo sportello unico.

  4. Il progetto asseverato e le attestazioni del D.L. e collaudatore statico, sono consegnate in copia al committente per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63 del 2013, come da ultimo modificato dalla Legge di Stabilità 2017.

    La disciplina di cui al D.M. 58/2017 è in vigore dal 1° marzo 2017.

    © SONOINGARA_Riproduzione riservata

    https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/63-i-sismabonus-e-la-necessita-della-prevenzione

    https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/65-scia-unica-la-guida-alle-novita-dei-decreti-126-e-222-del-2016-di-attuazione-della-riforma-madia-della-p-a

 

Pubblicato in Edilizia Privata

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