DURC: con la “Manovrina” sufficiente la domanda di “rottamazione cartelle” per il rilascio. Tra inversione di rotta del legislatore e necessità di un revirement giurisprudenziale
Il documento unico di regolarità contributiva – DURC è divenuto, ormai, un ospite ricorrente delle pagine di questo sito.
Da ultimo, ci eravamo occupati della posizione assunta dall’INPS sui rapporti tra la definizione agevolata delle controversie con gli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle) ed il D.M. 30/01/2015 in tema di DURC. Nel messaggio n. 824 del 24/02/2017, infatti, l’INPS aveva affermato che per l'attestazione della regolarità contributiva non fosse sufficiente la presentazione della domanda di definizione agevolata agli agenti della riscossione, ma che fosse invece necessario l’accoglimento della domanda, unitamente al pagamento almeno la prima rata (https://www.sonoingara.it/sicurezza/item/69-durc-ulteriori-chiarimenti-inps-controlli-casse-edili-regolarita-durc-e-rottamazione-cartelle).
Oggi, invece il legislatore con la cd. Manovrina (vd. art. 54, D.L. n. 50 del 24/4/2017, qui allegato, approvato definitivamente con la legge 21/06/2017, n. 96) ha superato la detta posizione espressa dall’INPS, affermando in sostanza che, dal 24/4/2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017), per il rilascio del DURC è sufficiente la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i debiti contributivi da parte del contribuente. Nel caso di inadempimento all’obbligo di pagamento (mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute), tutti i DURC rilasciati successivamente alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dovranno essere annullati con efficacia retroattiva. Al riguardo, l’Agente della riscossione, ha l’obbligo di comunicare agli Enti coinvolti il regolare versamento delle rate accordate al contribuente in sede di definizione agevolata, per consentire ai detti Enti di effettuare i conseguenti annullamenti (così, relazione governativa al disegno di legge di conversione, A.C. n. 4444).
In attuazione del citato art. 54 gli Enti previdenziali, quasi contestualmente, hanno fornito indicazioni per dare piena operatività alla novella legislativa. Sul punto, si rinvia quindi alla circolare INAIL n. 18 del 28/04/2017 (qui allegata in pdf) e alla circolare INPS n. 80 del 02/05/2017 (qui allegata in pdf).
Si deve, per altri versi, evidenziare che l’intervento del legislatore e le precisazioni dell’INAIL e dell’INPS sono limitati ad aspetti specifici, permanendo quindi alcune perplessità sulle posizioni giurisprudenziali che, come si avrà modo di vedere, non appaiono del tutto coerenti con le disposizioni del Decreto interministeriale del 30/01/2015 in tema di regolarizzazione del documento di regolarità contributiva.
Infatti, l’art. 4 del Decreto Interministeriale prevede l’invito a regolarizzare la posizione contributiva dell’interessato (cd. preavviso di rigetto) che può, appunto, normalizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica. Durante questo periodo, gli Istituti previdenziali non possono dichiarare l’irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione della verifica che, altrimenti, attesterebbe una situazione – il mancato versamento delle somme dovute – non corrispondente alla realtà. In pendenza del preavviso di rigetto, poi, non possono essere effettuate ulteriori verifiche da parte degli Enti previdenziali.
Se questa è la disposizione di carattere generale sul preavviso di rigetto, quindi, non è dato comprendere la ragione dell’assunto giurisprudenziale (cfr., in mero ordine cronologico, Corte di Cassazione, sez. un., 29/03/2017 n. 8117, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni Riunite, parere 19/10/2016, n. 1063/2016 e Cons. Stato, Ad. Plen., 29/02/2016, n. 5) secondo cui: (i) l’invito alla regolarizzazione può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione; (ii) la regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura e che, dovendo il DURC essere acquisito d’ufficio, è inapplicabile a detta acquisizione il procedimento di regolarizzazione.
Infatti, atteso che il DURC assume carattere definitivo solo dopo lo svolgimento di questa procedura in contraddittorio con l’impresa ai sensi del D.I. 30/01/2015 e che lo stesso può essere liberamente consultato dalle Pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle procedure di gara (cfr. decreto interministeriale 30/01/2015, cit.), non è dato comprendere appieno la base normativa del divieto giurisprudenziale per le Stazioni appaltanti di rimettere (temporaneamente) in termini l’impresa interessata.
Del resto, lo stesso art. 80, comma 4, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 stabilisce che il divieto di partecipazione ad una procedura d’appalto non opera “quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”, senza stabilire alcuna esplicita preclusione durante il periodo del contraddittorio previsto dall’art. 4, decreto interministeriale sul DURC. Non si tratta, infatti, di violare il principio della “par condicio” dei concorrenti che hanno osservato le regole del bando bensì di consentire, nel ristretto termine di 15 giorni, al concorrente “potenzialmente irregolare” di sanare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali valendosi dell’art. 4, citato decreto interministeriale.
Dunque, con l’approvazione definitiva della Manovrina, non è stata sfruttata l’opportunità di fare chiarezza sul tema né è stato superato un orientamento giurisprudenziale non pienamente condivisibile.
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DURC: ulteriori chiarimenti INPS - controlli Casse Edili - Regolarità DURC e rottamazione cartelle
Le novità sul DURC del Decreto Interministeriale del 23/02/2016 (in vigore dal 4/11/2016), sono già state esaminate nel contributo pubblicato sul sito al seguente link https://www.sonoingara.it/sicurezza/item/52-durc-istruzioni-inail-e-min-lav, cui si rinvia.
Successivamente, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’applicazione del detto decreto interministeriale, con la circolare n. 17 del 30/01/2017 e con il messaggio n. 824 del 24/02/2017.
In primo luogo, con la Circolare n. 17 del 30/01/2017 (allegata in pdf per pronta consultazione), l’INPS ribadisce l’obbligo delle Casse Edili di effettuare i controlli su tutte le imprese che applicano il contratto collettivo di lavoro anche se le stesse non sono classificabili, ai fini previdenziali, nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia.
Secondo le modifiche introdotte con il citato Decreto Interministeriale, infatti, è sufficiente che l’impresa richiedente il DURC applichi il contratto collettivo di settore e non è più necessario che la stessa sia classificata tale con il codice statistico del settore edilizio (c.s.c. 1/4.13.xx). Dalla nuova formulazione della norma conseguirà, pertanto, che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili.
L’INPS conferma, inoltre, le indicazioni ministeriali e dell’INAIL per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
In sintesi, con il dichiarato obiettivo di consentire alle imprese di continuare a lavorare, la regolarità contributiva può essere riconosciuta anche nei confronti delle imprese per le quali gli obblighi contributivi sono scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale. Il tutto, precisa la Circolare n. 17/2017, a prescindere dall’avvenuta insinuazione al passivo fallimentare degli Enti previdenziali.
In secondo luogo, con messaggio n. 824 del 24/02/2017 (anch’esso qui allegato in pdf per pronta consultazione), l’INPS ha fornito interessanti chiarimenti sui rapporti tra DURC e le previsioni dell’art. 6, D.L. 22/10/2016, n. 193 (conv. con modif. in L. 1/12/2016, n. 225) che disciplina la definizione agevolata (c.d. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.
In particolare, il messaggio INPS n. 824/2017 afferma che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione non equivale ad effetto estintivo del debito: per cui solo con il pagamento dell’importo della prima rata comunicata dall’Agente della riscossione, potrà essere attestata la regolarità contributiva ai sensi dell’art. 3, comma 2, Decreto Interministeriale.
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DURC istruzioni Inail e Min Lav
Nella G.U. del 19/10/2016, n. 245è stato pubblicato il Decreto interministeriale 23/2/2016 con alcune significative modifiche al DURC disciplinato dal Decreto interministeriale 30/1/2015 - Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
In primo luogo, con la modifica dell’art. 2, comma 1 del detto D.M. 30/1/2015, è stato precisato che la verifica di regolarità contributiva riguardante le Casse Edili è fatta - ai soli fini DURC -, per tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia.
Difatti, come precisato dal Ministero del Lavoro con la Circolare esplicativa n. 38 del 2/11/2016 (qui unita in pdf), la detta verifica di regolarità contributiva per i versamenti alle Casse edili deve essere compiuta anche rispetto alle imprese cheeffettivamente applicano il CCNL del settore edile, pur essendo classificate a fini previdenziali (ai sensi della L. n. 88/1989)in settore diverso dall’edilizia. Tali indicazioni sono confermate anche nella successiva circolare INAIL n. 48 del 14/11/2016 (qui unita in pdf), secondo la quale “il sistema dell’Inps effettuerà … l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile”.
In secondo luogo, con la modifica dell’art. 5, è stato esteso l’ambito di applicazione della condizione di regolarità già ivi prevista (per le imprese in fallimento e per quelle in amministrazione straordinaria ai sensi del D. Lgs. n. 270/1999), anche alle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esercizio provvisorio ed a quelle ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (conv. in L. n. 39/2004).
Le dette imprese, pertanto, si considerano regolari con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti, rispettivamente, prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura.
Per effetto delle modifiche introdotte dal nuovo Decreto, inoltre, NON è più necessaria, per il ricorrere della detta condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali.
Ne consegue, come chiarito dal Ministero del Lavoro che “l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3).”Ciò in considerazione della finalità della disposizione normativa, volta alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa” (Vd. Circ. n. 38/2016 cit.). Al riguardo, alcune precisazioni di rilievo sono indicate nella circolare INAIL n. 48/2016, secondo cui “resta fermo che l’impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi successivi, decorrenti dalla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio o dalla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria.La normativa descritta si applica alle nuove richieste di regolarità contributiva e a quelle in istruttoria alla data della presente circolare” (queste ultime dovrebbero essere quelle presentate dopo il 4.11.2016, data di entrata in vigore della riforma, n.d.r.).
Si allega in PDF per comodità di consultazione il testo del D.I. modificativo che entra in vigore il 4 novembre 2016, corredato delle predette circolari n. 38/2016 (Min. Lav.) e n. 48/2016 (INAIL).
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