Concessione di servizi pubblici e concessione di lavori - Differenze (D.Lgs. 163/06)
Concessione di servizi pubblici e concessione di lavori - Dfferenze (D.Lgs. 163/06)
Nella concessione di servizi pubblici, il concessionario organizza e gestisce un’attività per soddisfare bisogni fondamentali della collettività, avvalendosi a tale scopo di beni ad essa strumentali.
Viceversa, nella concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici, la gestione del servizio (ad es. di un parcheggio multipiano) è servente e strumentale rispetto alla costruzione delle opere. In particolare l’attribuzione della proprietà privata dell’opera al concessionario per la durata prevista dal piano economico e finanziario è necessaria a garantire i finanziatori, circa la solvibilità del soggetto finanziato, nonché a consentire la gestione dell’opera con criteri imprenditoriali. (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21.7.2015 n. 3631).
Per distinguere le due figure (concessione di servizi/concessione di costruzione e gestione di lavori pubblici) occorre utilizzare oltre al criterio della “prevalenza economica” (previsto dall’art. 14, co. 3 D.Lgs. 163/2006) anche il criterio “funzionale”. Pertanto:
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se la gestione del servizio è strumentale alla costruzione dell’opera, perché volta a consentire il reperimento dei finanziamenti necessari alla realizzazione: si ha concessione di lavori pubblici;
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se invece l’espletamento dei lavori è strumentale alla gestione del servizio pubblico: si ha una concessione di servizi pubblici.
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