Legge europea 2018: ancora modifiche al Codice Contratti Pubblici
Nella Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 maggio 2019 è stata pubblicata la L. 3 maggio 2019, n. 37, denominata “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2018” (allegata in pdf per pronta consultazione). A breve distanza dalle modifiche introdotte con il D.L. 32/2019 (cd. Sblocca-Cantieri), quindi, va segnalata l’ulteriore modificazione al Codice Contratti Pubblici e, segnatamente, all’art. 113-bis, D. Lgs. 50/2016 in tema di pagamenti delle pubbliche amministrazioni e di penali.
L’art. 5, della Legge europea 2018, infatti, sostituisce integralmente il testo del previgente art. 113-bis D. Lgs. 50/2016 s.m.i. rispondendo, come si legge nel Dossier – Servizio studi – A.S. n. 822-B, “all’impegno assunto dal Governo italiano di porre rimedio all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090 in materia di pagamenti negli appalti pubblici. La procedura è allo stato del parere motivato e inerisce, più in particolare, alla disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori”.
Il nuovo testo dell’art. 113-bis, mutato anche nella rubrica oggi denominata “Termini di pagamento. Clausole penali”, si compone di 4 commi qui di seguito esaminati.
Il comma 1, riferito agli acconti, stabilisce che gli stessi sono corrisposti all’appaltatore entro 30 giorni da ogni SAL, a meno che sia espressamente concordato un termine diverso (mai superiore a 60 giorni) quando tale termine più lungo sia giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sua caratteristiche. Il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente al SAL e comunque non oltre 7 giorni dalla sua adozione.
Parimenti, in sede di collaudo (o verifica di conformità) ai sensi del comma 2, il RUP entro un termine non superiore a 7 giorni è tenuto a rilasciare il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore. Il pagamento deve essere effettuato nel termine di 30 giorni decorrenti dall’esito positivo del collaudo (o verifica di conformità), salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a 60 giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
Come nel testo previgente, viene stabilito che il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, Codice Civile e si ribadisce la validità dell’art. 4, comma 6, D. Lgs. 231/2002 s.m.i. per cui, in presenza di procedure volte ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto, la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti, previsto nella documentazione di gara e sempre che non si tratti di una condizione gravemente iniqua per il creditore ai sensi dell'art. 7 D. Lgs. 231/2002 s.m.i.. L'accordo, poi, deve essere provato per iscritto.
Infine, il comma 4, disciplina le penali a carico dell’impresa affidataria ribadendo il precedente regime dell’art. 113-bis, comma 2. Dunque, rimangono fermi i due requisiti: il primo, relativo alle modalità di calcolo, che devono essere commisurate ai giorni di ritardo rispetto all’ultimazione e devono essere comprese tra lo 0,3‰ e l’1‰ dell’ammontare netto del contratto, avuto riguardo dell’entità delle conseguenze del ritardo; l’altro, di carattere proporzionale, per cui l’ammontare non può comunque superare il 10% dell’ammontare totale netto.
© SONOINGARA_Riproduzione riservata