La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il Parere n. 333 del 16.11.2016 (qui allegato in pdf per pronta consultazione), si è pronunciata a favore del riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche (disciplinate dall’art.113 D. Lgs. 50/2016) anche nel caso di appalti di servizi o di forniture.

Si rammenta che in base al Nuovo Codice dei contratti pubblici (art.113, comma 2, D. Lgs. 50/2016) gli incentivi al personale dell’Amministrazione, sono riconoscibili non più per la progettazione, bensì per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per la predisposizione e controllo delle procedure di affidamento e per l’esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il detto incentivo è costituito da un percentuale non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara. Le relative risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione delle opere sono destinati dalle amministrazioni pubbliche ad un apposito.

Nel rispondere ad una serie di quesiti formulati da un’Amministrazione provinciale, la Corte dei Conti ha affermato in primo luogo che il compenso incentivante, è previsto per i servizi e le forniture in maniera autonoma, ossia a prescindere da ogni collegamento con l’esecuzione di lavori, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 113, D. Lgs. 50/2016 (tra cui il previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati delle dette funzioni tecniche e loro collaboratori).

Inoltre, il Parere ritiene che la quota non utilizzata dell’incentivo di cui al comma 3 pen. periodo dell’art 113, d.lgs. 50/2016 (ossia la quota parte corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti pubblici, perchè affidate a personale esterno all’amministrazione; ovvero corrispondente a prestazioni prive del predetto accertamento) debba andare ad incrementare il relativo fondo, senza possibilità che tale somma possa maggiorare i compensi dei dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento.

In ultima analisi, ad avviso del Parere, non vi sarà un’economia di spesa, ma (soltanto) un incremento del fondo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Per un apprendimento delle questioni esaminate dalla Corte dei Conti, quindi, si rinvia alla lettura dell’allegato Parere.

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Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
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