Sismabonus: apertura anche ai geometri?
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto n. 65 del 7 marzo 2017 (allegato in PDF per pronta consultazione), ha modificato il precedente Decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 (cd. Sismabonus) di cui si è dato conto nel precedente contributo disponibile al link in calce.
In sintesi, modificando l’art. 3, co. 1, D.M. n. 58/2017, si è stabilito che l’asseverazione, cardine dell’intera sistema, è rimessa ai “professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o collegi professionali di appartenenza”. Sono stati poi sostituiti anche gli allegati A) e B) del precedente D.M. 58/2017 (anch’essi allegati in PDF nella versione aggiornata per pronta consultazione), eliminando qualsiasi riferimento ai soli ingegneri e architetti.
Benché gli organi di stampa specializzati, abbiano parlato di estensione delle asseverazioni ai geometri deve, tuttavia, ribadirsi che la loro possibilità di essere interpellati per le pratiche in oggetto sia ancora limitata alle “rispettive competenze professionali” ossia solo per le modeste costruzioni civili di cui all’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra).
Dunque, occorrerà far riferimento alla giurisprudenza che, anche di recente (cfr. C. Stato, sez. IV, 14 marzo 2013, n. 1526), ha affermato che “non tutte le opere edilizie con impiego di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri, ma solo quelle in cui, in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego possa comportare pericolo per l’incolumità delle persone, il che tendenzialmente avviene per le costruzioni destinate a civile abitazione e progettate su più piani, con struttura portante in cemento armato, comunque destinata all’abitazione delle persone, intervento che deve ritenersi riservato ai tecnici laureati, ingegneri ed architetti”. A rigore, quindi, le pratiche relative ad opere che non rientrino in tali casistiche, attesa la giurisprudenza sin qui formatasi, non potranno essere asseverate dai geometri.
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