Con il D.P.C.M. del 24/11/2016(in G. U. n. 25 del 31/01/2017, entrato in vigore il 15/02/2017), è stato modificato il D.P.C.M.18/04/2013 recante “modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (cd.“White list”).

Le modifiche apportate sono state determinate dalla necessità di adeguare l’originario testo del D.P.C.M. 18/04/2013alle nuove disposizioni recate dai commi 52 e 52 bis, art. 1 della L. 190/2012 (cd. L. Anticorruzione), a loro volta introdotte dall’art. 29 del D.L. n. 90/2014 (conv. con modif. in L. 114/2014).

In estrema sintesi, tali commi prevedono per i settori cd. sensibili (maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa che, individuati dalla legge, sono di seguito indicati) quanto segue:

  • le verifiche antimafia sono effettuate obbligatoriamente dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 83, co. 1 e 2 del Codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) mediante la consultazione, anche in via telematica, della white list istituita presso ogni Prefettura, che effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa in capo alle imprese iscritte e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco;

  • l’applicazione dell'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011, per i termini di rilascio delle informative (30 gg. o 45 gg. in caso di verifiche di particolare complessità) ela possibilità di procedere anche in assenza dell’informazione antimafia, decorso il termine per il rilascio ovvero immediatamente, nei casi di urgenza, sotto condizione risolutiva;

  • l'iscrizione nella white list (originariamente volontaria) tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Si ricorda che sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri (cfr. art. 1, comma 53, L. 190/2012).

Va rilevato preliminarmente che le modifiche apportate dal D.P.C.M. 24/11/2016 costituiscono in sostanza il riconoscimento normativo delle indicazioni già fornite dal Ministero dell’Interno con l’avviso ministeriale del 23/03/2016, prot. 0025954 (qui allegato per comodità di consultazione), nelle more dell’adeguamento al D.P.C.M. 18/04/2013[1].

In particolare, il nuovo comma 2 dell’art. 2 D.P.C.M. 18/04/2013 ribadisce che, nei settori cd. sensibili soprarichiamati, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati all’assenza di: a)una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia; b) eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.

Inoltre, con l’introduzione del nuovo art. 3-bis nel D.P.C.M. 18/04/2013, rubricato “Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia” viene: a) confermata la preventiva consultazione della BDNA come modalità obbligatoria per procedere alla sottoscrizione, all’approvazione o all’autorizzazione di contratti e subcontratti e ciò indipendentemente dal loro valore; b)stabilito che, per i soggetti non (ancora) censiti nella BDNA e che abbiano presentato domanda d’iscrizione nelle cd. white list, “si osservano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia”con la ribadita possibilità, quindi, di sottoscrivere contratti o autorizzare subcontratti con tali imprese e l’obbligo di revocare le autorizzazioni e le concessioni o di recedere dai contratti, in caso di sopravvenuto diniego di iscrizione; c) previsto che le Amministrazioni ed i soggetti ad esse assimilati ed i contraenti generali acquisiscano, tramite consultazione della white list, la documentazione antimafia anche per attività diverse da quelle per le quali l’iscrizione nella lista è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale; d) previsto che le Amministrazioni ed i soggetti ad esse assimilati ed i contraenti generali debbano comunicare, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.

Infine, attraverso la sostituzione dell’art. 7, co. 1, d.P.C.M. 18/04/2013, sono state riprodotte le previsioni dell’art. 1, co. 52 e 52-bis L. n. 190/2012, circa l’equipollenza tra iscrizione nelle white list e comunicazioni/informazioni antimafia liberatorie e la possibilità per le imprese iscritte nelle white list di operare anche in settori diversi da quelli cd. sensibili.

***

Si allegano per comodità di consultazione, il testo in PDF del D.P.C.M. 18/04/2013 aggiornato con le modifiche, nonché la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(5) IV parte del 10 febbraio 2017.

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[1]Si ricorda che l’avviso ministeriale, in risposta all’interpello di una Prefettura circa la cessazione (alla data del 7/1/2016) del regime transitorio delle cd. white list nei settori a rischio e i rapporti con la Banca dati nazionale antimafia (cd. BDNA) di cui al d.P.C.M. 18/04/2013, aveva affermato la possibilità, per le imprese che avevano presentato la sola domanda di iscrizione alle cd. white list, di continuare ad essere affidatarie o subaffidatarie di contratti in tali settori anche dopo il 7/1/2016. Ciò al fine di evitare un pregiudizio all’impresa che, per causa ad essa non imputabile (la mancata conclusione del procedimento d’iscrizione), si fosse trovata nell’impossibilità di procedere alla conclusione del contratto con la P.A.

Ciò ferma restando la decorrenza dei termini di cui all’art. 92, co. 2 e 3 del Codice Antimafia , dal momento della consultazionedella BDNA nei confronti dell’impresa interessata (ai sensi dell’art. 1, co. 52 L. 190/2012), con la possibilità quindi di sottoscrivere contratti o autorizzare subcontratti con tale impresa, “fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione”.

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Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

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