Ci eravamo occupati in precedenza delle tariffe dei procedimenti ambientali. Oggi, il quadro muta parzialmente con la pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente del decreto interministeriale 4 gennaio 2018, n. 1, registrato alla Corte dei Conti il 26 gennaio 2018 (allegato in pdf per pronta consultazione) con il quale sono state fissate le tariffe per le attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità di VIA, di VIA e di VAS. Successivamente, in attuazione del decreto interministeriale n. 1/2018, è stato emanato il decreto dirigenziale n. 47 del 2 febbraio 2018 (allegato in pdf per pronta consultazione) che, in vigore dal 6 febbraio 2018, stabilisce il calcolo degli oneri economici e le modalità di presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento relativo alle predette procedure. Per sintesi, infine, è riportato qui di seguito il riepilogo delle relative tariffe disponibile nel sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente.

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1) Verifica di Assoggettabilità a VAS: euro 5.000,00

2) VAS: euro 15.000,00; euro 10.000,00 qualora l’istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

3) Verifica di Assoggettabilità a VIA: 0,25 per mille del valore dell’opera da realizzare (limite massimo dell’importo di euro 10.000,00)

4) Valutazione Impatto Ambientale: 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare

5) Valutazione Impatto Ambientale nell’ambito del Provvedimento unico in materia ambientale: 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare

6) Valutazione Impatto Ambientale (Legge Obiettivo 443/2001): 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare

7) Verifica di Ottemperanza (Legge Obiettivo 443/2001): euro 25.000,00

8) Verifica di Attuazione (Legge Obiettivo 443/2001): 0,25 per mille del valore dell’opera determinato sulla base del progetto esecutivo. L’importo suddiviso per le annualità è versato entro il 30 gennaio di ogni anno. Per le opere per le quali, le verifiche di attuazione, risultino già parzialmente effettuate al 6/2/2018 (data di entrata in vigore del decreto n.1 del 4 gennaio 2018), l’importo è dovuto in proporzione solo per le restanti annualità, o quota parte di esse, per le quali sono ancora da espletare le attività di verifica.

9) Riesame provvedimenti già emanati VIA: 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare

10) Riesame provvedimenti già emanati VAS: euro 3.000,00

11) Riesame di provvedimenti di VIA già emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443: 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.

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Con il decreto n. 245 del 25.10.2016 (in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2017), qui allegato in pdf per pronta consultazione, corredato delle indispensabili note esplicative ai numerosi testi legislativi ivi richiamati, il Ministro dell’ambiente (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze) ha approvato il “Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall’Autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (“Testo Unico Ambiente”) ed in particolare, dell’art. 33, comma 1, del Testo Unico.

Come indicato nel sito istituzionale del Ministero (http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/907),il Regolamento, pur non modificando l’attuale tariffa dello 0,5 per mille già in vigore per le procedure di VIA e di VIA Legge Obiettivo, disciplina i contributi economici da porre in carico ai proponenti per la copertura dei costi sostenuti dall’autorità competente per le altre tipologie di procedura, per le quali attualmente non è previsto alcun onere.

Si ricorda, sul punto, cheun primo tentativo di disciplinare l’entità delle tariffe per queste procedureera stato effettuato con il decreto interministerialen. 291 del 21 dicembre 2015 che,allegato in pdf per pronta consultazione, per quanto consta non era mai stato oggetto di registrazione alla Corte dei Conti né era mai stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2017 e si applica alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore. Uno speciale regime transitorio è previsto per le procedure di VIA Legge Obiettivo di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, avviate alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 (cfr., in generale,https://www.sonoingara.it/component/k2/item/46-grandi-opere-della-legge-obiettivo-e-regime-transitorio-chiarimenti-dell-anac)

La ragione di tale decreto interministerialee le fonti normative da cui trae origines ono indicate sia nel preambolo del Regolamento sia nel parere del Consiglio di Stato – Sez. consultiva atti normativi 10/03/2016, n. affare 458, depositato il 23/03/2016, n. 778 che ha preceduto la sua emanazione.

In sostanza, considerata l’insufficienza delle risorse a disposizione del Ministero dell’ambiente per lo svolgimento delle proprie attività istruttorie, il regolamento determina gli oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorità statale per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure VIA e VAS. Il tutto nella dichiarata ottica di garantire maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento di detti procedimenti.

***

Tariffe a regime

A partire dal 17/1/2017, ossia dalla data di entrata in vigore del citato Regolamento interministeriale (di seguito “Regolamento”), le tariffe da applicare alle nuove istruttorie dei procedimenti ambientali sono stabilite come segue:

a) per le procedure di valutazione di impatto ambientale – VIA ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico Ambiente – 0,5 ‰ del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall’art. 9, comma 6 del d.P.R. n. 90 del 14.5.2007;

b) per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening), ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico Ambiente – 0,25 ‰ del valore dell’opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell’importo di euro 10.000,00;

c) per le procedure di valutazione ambientale strategica – VAS ai sensi dell’art. 11 del Testo Unico Ambiente – euro 15.000,00;

d) per le procedure di VAS ai sensi dell’art. 11 del Testo Unico Ambiente, precedute da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso piano o programma – euro 10.000,00;

d) per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico Ambiente – euro 5.000,00.

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Tariffe per riesame provvedimenti

Per quanto riguarda, invece, le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti già emanati alla data del 17/1/2017, le tariffe sono le seguenti:

a) per le procedure di VIA– 25% di quanto già versato in base alla percentuale di 0,5‰;

b) per le procedure di VAS – euro 3.000,00.

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Tariffe per opere della legge obiettivo

Per quanto riguarda, infine, gli oneri economici “dovuti in relazione alle procedure di VIA per i progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443” (meglio nota come “Legge Obiettivo”), “avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016” (ossia dal 20/04/2016) sono determinati come segue:

a) per le procedure di VIA, ai sensi degli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs. n. 163/2006 (l’abrogato codice dei contratti pubblici) – 0,5 ‰ del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall’art. 9, comma 6 del citato d.P.R. n. 90/2007;

b) per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 163/2006– euro 25.000,00;

c) per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell’art. 185, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 163/2006 – 0,25 per mille del valore dell’opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell’istanza della prima fase di verifica di attuazione.

Il Regolamento, inoltre, precisa che “l’importo di cui alla lettera c), suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno. Per le opere per le quali, alla data di pubblicazione del Regolamento (2/1/2017) le verifiche di attuazione, per alcune delle annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino già parzialmente effettuate, l’importo è dovuto in proporzione solo per le restanti annualità, o quota parte di esse, per le quali sono ancora da espletare le attività di verifica” e che gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanatie relativi ai progetti di cui alla Legge Obiettivo(L. n. 443/2001), sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille.

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Modalità di versamento degli importi

È stato ora emanato anche il decreto direttoriale n. 6 del 17/01/2017 (qui allegato in pdf per pronta consultazione e pubblicato nel sito istituzionale), con cui la Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente detta le modalità di versamento degli importi, stabilisce indicazioni sulla documentazione da presentare e illustra le modalità per il calcolo del valore delle opere, per il versamento del contributo e per la presentazione dell’attestazione di pagamento.

Di particolare interesse appaiono le previsioni del decreto direttoriale n. 6/2017 che 1) riepiloga (Lett. A, punti 1) e 2) la documentazione richiesta a livello generale per l’avvio dei procedimenti ambientali sopra citati nel Regolamento e 2) distingue(punto 3) la documentazione da produrre a seconda che si tratti di opere pubbliche, opere private o verifica di attuazione della legge obiettivo.

In particolare, per le opere pubbliche (ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010), nel caso di progetto preliminare: dovranno essere forniti il calcolo sommario della spesa e il quadro economico generale; nel caso di progetto definitivo o esecutivo: dovranno essere forniti il computo metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo diriepilogo delle categorie di lavorazione e il quadro economico generale (vedi Modulo M 2). Per le opere private, invece, dovrà essere fornita documentazione equivalente a quella prevista per le operepubbliche e il quadro economico generale.

Per la verifica di attuazione di cui alla Legge Obiettivo 443/2001, oltre alla documentazione sopra richiesta per le opere pubbliche, “dovrà essere presentata anche unacopia conforme all’originale del cronoprogramma allegato al progetto esecutivopresentato per l’avvio della prima fase della verifica di attuazione”.

Per le modifiche o varianti ad opere pubbliche o private, “dovrà essere trasmessa,unitamente alla nota di accompagnamento della documentazione tecnica relativa alle modifiche, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valorecomplessivo aggiornato del costo delle opere”, corredata dei documenti sopra indicati per opere pubbliche o private “anch’essi aggiornati e l’attestazione del pagamento della eventualedifferenza a saldo”.

Infine, la lettera C) del decreto direttoriale detta le modalità di calcolo del valore delle opere “in funzione del grado di approfondimento legato al livello di progettazione al quale la procedurasi riferisce ed in considerazione delle differenziazioni dovute a particolari tipologie d’interventoda realizzare (opere pubbliche, opere private)”

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All’indomani dell’entrata in vigore di un nuovo testo normativo c’è sempre il dubbio sul regime transitorio e sulla portata del principio “tempus regit actum”. Non fa eccezione a questa regola il Nuovo Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) che, a proposito delle infrastrutture strategiche disciplinate dagli artt. 161 e ss. D. Lgs. 163/2016 (che recepivano la c.d. Legge Obiettivo), dedica l’art. 216, comma 27, D. Lgs. 50/2016.

Secondo tale disposizione le procedure per la valutazione di impatto ambientale (“VIA”) delle infrastrutture strategiche, già avviate al 19/9/2016 in base alla disciplina prevista dal D. Lgs. 163/06 (art. 182 ss.), debbono essere concluse secondo queste ultime disposizioni, che si applicano anche per le varianti.

L’ANAC, in risposta ad un quesito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Delibera n. 924 del 7/9/2016 (pubblicata il 15/9/2016) - qui allegata – ha, innanzitutto, ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando in particolare la contestuale approvazione, mediante Delibera CIPE, della compatibilità ambientale e del progetto preliminare prevista dall’art. 182, co. 6 D. Lgs. 163/06.

Sulla base del detto quadro di riferimento, l’ANAC ha perciò confermato che i progetti delle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti programmatori approvati e per i quali fosse già stata iniziata la procedura di VIA al 19/4/2016, sono approvati secondo la disciplina previgente (art. 161 ss. D. Lgs. 163/2016).

Diversamente, “le procedure” (di VIA ?) “e i contratti per i quali i bandi sono pubblicati successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. 50/2016, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice”. (cfr. Delibera ANAC n. 924/2016, cit., p.3)

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Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

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