All’indomani dell’entrata in vigore di un nuovo testo normativo c’è sempre il dubbio sul regime transitorio e sulla portata del principio “tempus regit actum”. Non fa eccezione a questa regola il Nuovo Codice dei Contratti pubblici (D. Lgs. 50/2016) che, a proposito delle infrastrutture strategiche disciplinate dagli artt. 161 e ss. D. Lgs. 163/2016 (che recepivano la c.d. Legge Obiettivo), dedica l’art. 216, comma 27, D. Lgs. 50/2016.
Secondo tale disposizione le procedure per la valutazione di impatto ambientale (“VIA”) delle infrastrutture strategiche, già avviate al 19/9/2016 in base alla disciplina prevista dal D. Lgs. 163/06 (art. 182 ss.), debbono essere concluse secondo queste ultime disposizioni, che si applicano anche per le varianti.
L’ANAC, in risposta ad un quesito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la Delibera n. 924 del 7/9/2016 (pubblicata il 15/9/2016) - qui allegata – ha, innanzitutto, ricostruito il quadro normativo di riferimento, richiamando in particolare la contestuale approvazione, mediante Delibera CIPE, della compatibilità ambientale e del progetto preliminare prevista dall’art. 182, co. 6 D. Lgs. 163/06.
Sulla base del detto quadro di riferimento, l’ANAC ha perciò confermato che i progetti delle infrastrutture strategiche già inserite negli strumenti programmatori approvati e per i quali fosse già stata iniziata la procedura di VIA al 19/4/2016, sono approvati secondo la disciplina previgente (art. 161 ss. D. Lgs. 163/2016).
Diversamente, “le procedure” (di VIA ?) “e i contratti per i quali i bandi sono pubblicati successivamente all’entrata in vigore del d. lgs. 50/2016, rientrano nell’ambito di applicazione del nuovo codice”. (cfr. Delibera ANAC n. 924/2016, cit., p.3)
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