Qualificazione stazioni appaltanti (artt. 37-43 D. Lgs. 50/2016)

Costituisce una delle principali novità del D. Lgs. 50/2016 (“Codice Contratti Pubblici” o “Codice”) ed è disciplinata dagli Artt. 37 - 43.

In particolare, fermo restando quanto previsto dall’art. 37 circa l’aggregazione e la centralizzazione della committenza, l’art. 38 prevede in attuazione del criterio direttivo statuito dalla Legge Delega (L. n. 11/2016, art. 1, comma 1, lett. nn) che le Stazioni appaltanti debbano essere qualificate e iscritte presso un apposito Albo tenuto dall’ANAC, che ne assicura la pubblicità.

L’attestazione di qualificazione delle stazioni appaltanti ha la durata di 5 anni.

Può essere rivista a seguito di verifica a campione da parte dell’ANAC ovvero su richiesta della stazione appaltante. Può essere rilasciata anche con riserva con la finalità di consentire alla stazione appaltante di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richieste.

L’attestazione di qualificazione per le attività (anche ausiliarie) di Committenza può essere richiesta anche da soggetti privati (espressamente comma 6 dell’art. 38, nonché la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lett. s) del Codice, relativa al “Prestatore di servizi in materia di gare”)

Nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate sono iscritti di diritto: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (inclusi i Provveditorati Interregionali per le opere Pubbliche); Consip, Invitalia e i Soggetti Aggregatori regionali).

La qualificazione delle stazioni appaltanti è conseguita in rapporto: agli ambiti di attività; ai bacini territoriali; alla tipologia e complessità del contratto; alle fasce d'importo.

Riguarda tutte le attività che costituiscono il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti: a) capacità di programmazione e progettazione (artt. 21 e 23 del Codice; b) capacità di affidamento e c) capacità di verifica e controllo sull'esecuzione e sull’intera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.

Con DPCM, da adottare su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Codice (sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata Stato/Regioni), sono definiti: a) i requisiti tecnico organizzativi per l'iscrizione all'elenco, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti; b) le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione, di aggiornamento e revoca delle stesse; c) la data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema, l'ANAC non rilascerà il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che intendano procedere all'acquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita.

In via transitoria, sino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema (ai sensi dell’articolo 216, comma 10 del Codice) i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe unica delle stazioni appaltanti istituita presso l’ANAC (“AUSA”: di cui all'articolo 33-ter del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221).

I detti requisiti saranno individuati dal DPCM in base a parametri fissati dall’art. 38 , comma 4 del Codice, distinti in 5 requisiti di base e 5 requisiti premianti.

I requisiti di base sono costituiti dalla sussistenza di: 1) strutture organizzative stabili deputate alle attività di programmazione/progettazione, affidamento, controllo; 2) presenza nelle struttura organizzative di dipendenti con specifiche competenze per le dette attività; 3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale; 4) il numero di gare svolte nel triennio (con indicazione di tipologia, importo e complessità), il numero di varianti approvate, lo scostamento tra importi a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi previsti per le procedure di affidamento, aggiudicazione e collaudo; 5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, in conformità alla normativa vigente ovvero secondo gli indici di tempestività (di cui al decreto adottato in attuazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

I requisiti premianti sono costituiti dalla sussistenza di: 1) valutazione positiva dell'ANAC in ordine all'attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità; 2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo; 3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara; 4) livello (presumibilmente minimo o residuale) di soccombenza nel contenzioso; 5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nell'attività di progettazione e affidamento.

Una quota parte delle risorse del fondo di cui all'articolo 213, comma 14 - istituito con le sanzioni amministrative pecuniarie (da 250 e 25.000 euro) previste dall’art. 211 del Codice a carico del Dirigente e non si adegui alla Raccomandazione dell’ANAC in sede di precontenzioso - sono attribuite con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti alla stazione appaltante premiata che le destina al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice.

La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dall'ANAC all'amministrazione di appartenenza della stazione appaltante perché ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.

Dall'applicazione della disciplina sulla qualificazione delle stazioni appaltanti sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici.

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AVVERTENZA

Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

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