L’articolo 29 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 (“Codice dei Contratti Pubblici” o “Codice”) contiene una specifica disciplina della pubblicità delle esclusioni e delle ammissioni disposte all’esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.
Tale disciplina va opportunamente letta in combinato disposto con l’art. 120, comma 2-bis del Codice del processo amministrativo (“CPA”) introdotto dallo stesso Codice dei Contratti Pubblici (art. 204).
Infatti, la pubblicità legale, tale cioè da determinare il decorso del termine di impugnazione, è quella sul profilo del committentedella stazione appaltante nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Tale pubblicazione deve avvenire nei 2 giorni successivi alla data di adozione del relativo atto.
L'omessa impugnazione preclude al concorrente la facoltà di far valere, anche con ricorso incidentale, l'illegittimità derivata dei successivi atti della procedura di affidamento e rende inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti endo-procedimentali privi di immediata lesività.
Oggetto materiale della pubblicazione è il “provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali”, il che impone la necessaria autosufficienza e completezza della pubblicazione che non potrà limitarsi alla sola informazione dell’esclusione, ma dovrà ragionevolmente estendersi anche alle motivazioni della stessa.
Fermi restando gli effetti derivanti dalla pubblicità sul Profilo del Committente, la stazione appaltante - contestualmente a tale pubblicazione - deve dare avviso ai concorrenti, mediante PEC (o strumento analogo negli altri Stati membri), del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.
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