L’articolo 83 D. Lgs. 50/2016 (“Codice Contratti Pubblici” o “Codice”) disciplina la qualificazione degli operatori economici per gli appalti di servizi e per quelli di forniture, mutuandola essenzialmente dalla normativa comunitaria.
La normativa dettata dal Codice, appare, sotto questo aspetto, assai più stringente rispetto a quella previgente, chiarendo, innanzitutto, al primo comma, che i criteri di selezione adottabili dalle stazioni appaltanti riguardano “esclusivamente”:
i requisiti di idoneità professionale; 2) la capacità economica e finanziaria; 3) le capacità tecniche e professionali.
di cui lo stesso articolo 83 fornisce, ai commi successivi, il contenuto nell'ambito del quale la stazione appaltante potrà esercitare la propria discrezionalità.
Questa, comunque, si deve conformare al principio guida dei criteri di selezione stessi, formulato al secondo comma del medesimo art. 83, secondo il quale i predetti criteri di selezione devono essere “attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione”.
Le informazioni richieste agli operatori economici non possono eccedere l'oggetto dell'appalto e deve tenersi comunque conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali (cfr. art. 86, comma 6).
1) Requisiti di idoneità professionale
Per detti requisiti il terzo comma dell'articolo in commento impone ai concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, di essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, mentre al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, “mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti”.
Inoltre, negli appalti di servizi, la norma in commento precisa che “se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio Paese d'origine i servizi in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione”.
Va rilevato che, sia in caso di richiesta di autorizzazione che di appartenenza ad una particolare organizzazione, deve trattarsi di un obbligo legale, così che non dovrebbe essere pretensibile l'appartenenza ad una particolare rete di vendita o di assistenza o ad altri tipi di affiliazione commerciale, ancorché strettamente correlate al tipo di prodotto o di servizio da acquisire.
2) Requisiti di capacità economica e finanziaria
Per tali requisiti le stazioni appaltanti possono richiedere nel bando di gara, ai sensi del quarto comma dell'art. 83 del Codice: a) che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto. Questo, fermo il principio di proporzionalità e la necessità di motivazione nei documenti di gara delle ragioni della richiesta, non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto, “salvo in circostanze adeguatamente motivate relative ai rischi specifici connessi alla natura dei lavori,servizi e forniture, oggetto di affidamento” (art. 83, comma 5). Per gli appalti divisi in lotti, il fatturato si applica al valore del singolo lotto, salvo il caso di lotti da aggiudicarsi al medesimo concorrente e da eseguirsi contemporaneamente, in cui è possibile richiedere il fatturato in riferimento a tali gruppi di lotti. Norme specifiche sono dettate dal medesimo comma per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione.
a) che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
b) un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.
Il perimetro della discrezionalità della stazione appaltante è circoscritto dal settimo comma dell'articolo in esame il quale, rinviando all'art. 86 e quindi alla prima parte dell'All. XVII definisce anche, attraverso i mezzi di prova utilizzabili da parte dei concorrenti, il contenuto dei requisiti stessi.
3)Requisiti di capacità tecnica e professionale
Il sesto comma dell'art. 83 del Codice, che disciplina tali requisiti, lascia ampia discrezionalità alla stazione appaltante, limitandosi ad affermare che essa può richiedere requisiti “per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità”.
Ciò comporta che non solo la misura, ma anche la tipologia dei requisiti richiesti dovrà essere adeguatamente motivata e conformarsi al predetto principio guida che impone che tali requisiti siano trasparenti, attinenti, proporzionati e finalizzati comunque a garantire la massima concorrenza.
Il perimetro di tale discrezionalità è inoltre fornito dal settimo comma dell'art. 83 il quale, rinviando ai mezzi di prova indicati nell'art. 86 e, per il tramite di questo, nell'all. XVII, parte II, definisce anche il contenuto dei requisiti stessi.
L'articolo 83, comma 6, affronta, inoltre, il tema dei requisiti negli appalti misti il quale, tuttavia, non si esaurisce nell'affermazione generica, contenuta nella norma in esame, secondo cui “nelle procedure d'appalto per forniture che necessitano di lavori di posa in opera o di installazione, servizi o lavori, la capacità professionale degli operatori economici di fornire tali servizi o di eseguire l'installazione o i lavori è valutata con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza e affidabilità”, ma deve essere integrata con la più pregnante norma contenuta nell'art. 28, comma primo, del Codice.
Ai sensi di tale disposizione, infatti, “l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto”.
Ciò implica, evidentemente, che per ciascuna prestazione la stazione appaltante dovrà individuare i requisiti facendo stretta applicazione dell'art. 83, e quindi delle norme esaminate precedentemente, in caso di appalti misti di servizi e forniture, ovvero dell'art. 84, che disciplina la qualificazione dei lavori pubblici, in caso di appalti di servizi o forniture che prevedano anche l'esecuzione di lavori.
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