Nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 marzo 2018, n. 69 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (allegato in pdf per pronta consultazione).
Si tratta del decreto, da tempo atteso dagli operatori del settore e che entra in vigore il prossimo 3 luglio 2018, mediante il quale sono stati individuati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 184-ter del citato decreto legislativo (cd. Testo Unico Ambiente), i criteri e le condizioni in base alle quali il conglomerato bituminoso, ricavato dalla fresatura o scarifica del manto stradale, cessa di essere qualificato come un rifiuto (ossia come rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02) per essere reintrodotto nel ciclo economico come prodotto.
Del resto, anche recentemente la giurisprudenza aveva precisato, che i materiali che residuano da lavori di demolizione («fresato d'asfalto» derivante dalle attività di scarifica di una pista aeroportuale) rientrano nel novero dei rifiuti per presunzione ex lege iuris tantum, ferma restando la possibilità di gestire gli stessi come sottoprodotti purché ricorrano tutte le condizioni di cui all'art. 184 bis d.lgs. 152/06: in particolare, da un lato, il requisito della certezza dell'utilizzo del sottoprodotto va apprezzato con riferimento esclusivo alla fase della produzione e, dall'altro lato, per accertare se il trattamento cui è sottoposto il materiale prima del riutilizzo possa rientrare nella «normale pratica industriale», vanno esclusi gli interventi manipolativi del residuo diversi da quelli ordinariamente effettuati nel processo produttivo nel quale viene utilizzato. Nella specie, oggetto della sentenza della Cass. pen., sez. III, 28 giugno 2017, n. 53136, ai fini del suo riutilizzo quale componente del nuovo conglomerato bituminoso, il fresato non veniva impiegato «tal quale», ma era sottoposto a una lavorazione a caldo, che, attraverso la miscelazione con altre componenti vergini, dava luogo a un materiale diverso da quello originario. Dal canto suo, la giurisprudenza amministrativa aveva affermato che il fresato d'asfalto, in linea di massima, non deve essere condotto e conferito in discarica come rifiuto speciale (cfr. C. Stato, sez. IV, 6 ottobre 2014, n. 4978).
Ciò ricordato in ordine alle incertezze della giurisprudenza, una delle ragioni giustificatrici dell’intervento regolamentare è indicata nel preambolo del d.m. 69/2018, in cui si legge che “in Italia esiste un mercato per il granulato di conglomerato bituminoso in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente oggetto di transazioni commerciali e possiede un effettivo valore economico di scambio, che sussistono scopi specifici per i quali la sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei requisiti tecnici di cui al …. regolamento, che la medesima rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti e che il suo utilizzo non porta a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana”.
Venendo al merito del regolamento, lo stesso si compone di 6 articoli e di due allegati che disciplinano i seguenti aspetti.
L’art. 1 (“Oggetto e ambito di applicazione”) individua l’oggetto del regolamento in esame, specificando che quest'ultimo non trova applicazione nel caso di conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi dell'art. 184-bis del d.lgs. 152/2006.
L’art. 2 (“Definizioni”) rimanda alle definizioni di cui all'art. 183 del d.lgs. n. 152/2006, così come integrate dalle ulteriori definizioni recate dall'articolo stesso.
L’art. 3 (“Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto”) rinvia all'Allegato 1, parti A) e B) per l'individuazione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, specificando altresì che, a tal fine, il conglomerato bituminoso deve rispondere agli standard previsti dalle disposizioni comunitarie. In sintesi, il granulato di conglomerato bituminoso deve soddisfare i seguenti criteri: a) utilizzabilità per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell'Allegato 1; b) rispondenza agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto; c) conformità alle specifiche di cui alla parte b) dell'Allegato 1.
L’art. 4 (“Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni”) prevede che i produttori di granulato di conglomerato bituminoso debbano redigere, all'esito del processo di produzione, una dichiarazione di conformità (DDC) sul modello di quella prevista nell'Allegato 2, attestante il rispetto dei criteri di cui all'art. 3; lo stesso art. 4 prevede, inoltre, che i produttori debbano conservare tale dichiarazione, unitamente ad un campione di granulato di conglomerato bituminoso, ai fini delle successive verifiche sulla sussistenza dei requisiti previsti dal regolamento stesso. Il rispetto dei criteri sopra esposti viene attestato dal produttore tramite una Dichiarazione di Conformità (sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 445/2000) redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto secondo il modulo riportato in Allegato 2 al DM 69/2018, e da inviare tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con una delle modalità di cui all'articolo 65 del D.Lgs. n. 7 marzo 2005, n. 82 (cd. Codice dell’amministrazione digitale), all'autorità competente e all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Il produttore ha poi l’obbligo di conservare presso l'impianto di produzione, o presso la propria sede legale, la Dichiarazione anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità.
L’art. 5 (“Sistema di gestione ambientale”) prevede disposizioni specifiche per le imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 761/2001 (EMAS) e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da un organismo accreditato. A tale riguardo va evidenziato che siffatte imprese sono esentate dall'obbligo di conservazione testé esaminato.
L’art. 6 (“Norme transitorie e finali”) prevede la procedura di adeguamento alla nuova disciplina per i produttori, stabilendo altresì che, nelle more (120 giorni dall’entrata in vigore del decreto), si applicano i criteri di cui all'articolo 3 del regolamento, attestati dai produttori stessi ai sensi dell'articolo 4. In particolare, il produttore deve presentare un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del Titolo III-bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del Codice Ambiente. Nel frattempo, il granulato di conglomerato bituminoso prodotto può essere utilizzato se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all'articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità. Il medesimo articolo 6 prevede, infine, che gli allegati fanno parte integrante del regolamento stesso.
L’allegato 1 individua gli scopi di utilizzo del conglomerato bituminoso di recupero (parte A), nonché le verifiche sui rifiuti in ingresso all'impianto, le modalità di prelievo dei campioni ed i parametri e limiti massimi di concentrazione ammissibile affinché il conglomerato possa considerarsi prodotto di recupero (parte B).
L’allegato 2, infine, reca il modello di dichiarazione di conformità (DDC) che reca l'anagrafica del produttore e le relative dichiarazioni sulle caratteristiche del granulato di conglomerato bituminoso.
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