Nella G.U. del 30/11/2016, n. 280 è stata pubblicata la Delibera del 16.11.2016 (qui allegata in PDF per comodità di consultazione) con la quale l’ANAC ha rettificato le Linee Guida n. 1/2016 relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.
La rettifica riguarda in particolare la Parte III, Punto 2.1. “Determinazione del Corrispettivo”.
Mediante la detta rettifica è stato eliminato il refuso costituito dal seguente periodo “fino a quando, in attuazione del disposto di cui all’art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6,”.
Le nuove tabelle dei corrispettivi, difatti, al momento dell’adozione delle Linee Guida n. 1, erano già state approvate con Decreto del Ministero della Giustizia del 17.6.2016, già indicato nello stesso Punto 2.1.
Il testo del citato Punto 2.1, a seguito della rettifica, risulta il seguente:
«2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sara' precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Cio' nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, cosi' come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.»
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