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Il sismabonus è ormai a regime dal 1° marzo 2017. A partire dalla Legge di stabilità 2017 e passando attraverso le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, professionisti, cittadini ed imprese possono usufruire di una serie di agevolazioni innovative. Un’occasione da non perdere per adeguare o migliorare il nostro patrimonio edilizio per assicurare – come già rilevato nei precedenti approfondimenti (vedi link in calce) - una prevenzione effettiva, dei danni a persone e cose in presenza di eventi sismici.

Il quadro normativo è, oggi, arricchito da due ulteriori opportunità relative alla cessione del credito e agli incentivi per l’acquisto delle case.

In dettaglio, con il provvedimento 08/06/2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (allegato in pdf per pronta consultazione), viene offerta la possibilità di cedere il credito d’imposta pari alla detrazione spettante dall’imposta sui redditi. La detrazione, si ricorda, può giungere sino all’85% delle spese sostenute.

Inoltre, con l’art. 46-quater introdotto dalla cd. Manovrina (approvata definitivamente con la L. 21/6/2017, n. 96), nelle zone sismiche 1 (ossia nelle zone a maggior rischio) le imprese potranno demolire e ricostruire gli edifici e, in caso di rivendita degli appartamenti entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, usufruiranno anch’esse della detrazione d’imposta fino all'85% del prezzo di vendita.

© SONOINGARA_Riproduzione riservata

https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/63-i-sismabonus-e-la-necessita-della-prevenzione

https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/68-linee-guida-mit-per-i-sismabonus

https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/74-sismabonus-apertura-anche-ai-geometri

Pubblicato in Edilizia Privata

Questa l’impressione superficiale che si trae dalla lettura dell’art. 65-bis della legge 21/06/2017, n. 96, con cui è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24/04/2017, n. 50, comunemente definito “Manovrina”. Ma andiamo per ordine.

***

1. L’art. 65-bis, l. 96/2017 sostituisce nell’art. 3, comma 1, lettera c), testo unico dell’edilizia, approvato con d.P.R. 06/06/2001, n. 380, relativo agli interventi di “restauro e risanamento conservativi”, le parole “ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili” con le parole “ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi” (in appendice il testo coordinato).

In questo modo, in dichiarata reazione ad una sentenza della Corte di cassazione penale, sez. III, 14/02/2017, n. 6873 (allegata in pdf per pronta consultazione) relativa alla trasformazione di un immobile storico nella Città di Firenze, cui sono dedicate le seguenti considerazioni, sarà possibile far rientrare negli interventi di restauro e destinazione d’uso (gli unici consentiti in molti Centri storici, in primis Firenze) anche quelli implicanti il mutamento della destinazione d’uso. La sentenza n. 6873/2017 della Cassazione penale, che larga eco aveva avuto anche fra i non addetti ai lavori, aveva affermato che il cambio di destinazione d'uso di immobili, a prescindere dai lavori, e dunque anche per interventi modesti, configurava in ogni caso una ristrutturazione edilizia “pesante”, così da richiedere sempre e comunque il permesso di costruire, in luogo della D.I.A. (oggi sostituita dalla SCIA di cui al d.lgs. 25/10/2016, n. 222), paralizzando di fatto l’attività edilizia ed amministrativa in molti Comuni.

2. Tuttavia, anche alla luce della nuova definizione di tali interventi, non sembra essere stato oggetto di sufficiente approfondimento il fatto che il vero parametro condizionante la destinazione e le opere è la compatibilità del cambio di destinazione d’uso con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, non la questione sul titolo abilitativo necessario (permesso di costruire in luogo della SCIA). Detto in altri termini, il cambio di destinazione d’uso di edifici, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo e dietro presentazione della SCIA (o, prima della novella, tramite permesso di costruire), non sarà comunque possibile quando le destinazioni d’approdo non siano consentite dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi e non rispettino il carattere fisico/funzionale dei medesimi edifici.

***

A nostro avviso si tratta di una riforma affrettata che, in luogo di affrontare le inevitabili antinomie presenti nella normativa urbanistico-edilizia (nazionale, regionale o comunale), sembra piuttosto assecondare impressioni epidermiche degli operatori.

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Appendice

Art. 3, comma 1, lett. c), T.U.E. (testo vigente al 7.7.2017)

“"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”

Pubblicato in Edilizia Privata

Il documento unico di regolarità contributiva – DURC è divenuto, ormai, un ospite ricorrente delle pagine di questo sito.

Da ultimo, ci eravamo occupati della posizione assunta dall’INPS sui rapporti tra la definizione agevolata delle controversie con gli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle) ed il D.M. 30/01/2015 in tema di DURC. Nel messaggio n. 824 del 24/02/2017, infatti, l’INPS aveva affermato che per l'attestazione della regolarità contributiva non fosse sufficiente la presentazione della domanda di definizione agevolata agli agenti della riscossione, ma che fosse invece necessario l’accoglimento della domanda, unitamente al pagamento almeno la prima rata (https://www.sonoingara.it/sicurezza/item/69-durc-ulteriori-chiarimenti-inps-controlli-casse-edili-regolarita-durc-e-rottamazione-cartelle).

Oggi, invece il legislatore con la cd. Manovrina (vd. art. 54, D.L. n. 50 del 24/4/2017, qui allegato, approvato definitivamente con la legge 21/06/2017, n. 96) ha superato la detta posizione espressa dall’INPS, affermando in sostanza che, dal 24/4/2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017), per il rilascio del DURC è sufficiente la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i debiti contributivi da parte del contribuente. Nel caso di inadempimento all’obbligo di pagamento (mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute), tutti i DURC rilasciati successivamente alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dovranno essere annullati con efficacia retroattiva. Al riguardo, l’Agente della riscossione, ha l’obbligo di comunicare agli Enti coinvolti il regolare versamento delle rate accordate al contribuente in sede di definizione agevolata, per consentire ai detti Enti di effettuare i conseguenti annullamenti (così, relazione governativa al disegno di legge di conversione, A.C. n. 4444).

In attuazione del citato art. 54 gli Enti previdenziali, quasi contestualmente, hanno fornito indicazioni per dare piena operatività alla novella legislativa. Sul punto, si rinvia quindi alla circolare INAIL n. 18 del 28/04/2017 (qui allegata in pdf) e alla circolare INPS n. 80 del 02/05/2017 (qui allegata in pdf).

Si deve, per altri versi, evidenziare che l’intervento del legislatore e le precisazioni dell’INAIL e dell’INPS sono limitati ad aspetti specifici, permanendo quindi alcune perplessità sulle posizioni giurisprudenziali che, come si avrà modo di vedere, non appaiono del tutto coerenti con le disposizioni del Decreto interministeriale del 30/01/2015 in tema di regolarizzazione del documento di regolarità contributiva.

Infatti, l’art. 4 del Decreto Interministeriale prevede l’invito a regolarizzare la posizione contributiva dell’interessato (cd. preavviso di rigetto) che può, appunto, normalizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica. Durante questo periodo, gli Istituti previdenziali non possono dichiarare l’irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione della verifica che, altrimenti, attesterebbe una situazione – il mancato versamento delle somme dovute – non corrispondente alla realtà. In pendenza del preavviso di rigetto, poi, non possono essere effettuate ulteriori verifiche da parte degli Enti previdenziali.

Se questa è la disposizione di carattere generale sul preavviso di rigetto, quindi, non è dato comprendere la ragione dell’assunto giurisprudenziale (cfr., in mero ordine cronologico, Corte di Cassazione, sez. un., 29/03/2017 n. 8117, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni Riunite, parere 19/10/2016, n. 1063/2016 e Cons. Stato, Ad. Plen., 29/02/2016, n. 5) secondo cui: (i) l’invito alla regolarizzazione può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione; (ii) la regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura e che, dovendo il DURC essere acquisito d’ufficio, è inapplicabile a detta acquisizione il procedimento di regolarizzazione.

Infatti, atteso che il DURC assume carattere definitivo solo dopo lo svolgimento di questa procedura in contraddittorio con l’impresa ai sensi del D.I. 30/01/2015 e che lo stesso può essere liberamente consultato dalle Pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle procedure di gara (cfr. decreto interministeriale 30/01/2015, cit.), non è dato comprendere appieno la base normativa del divieto giurisprudenziale per le Stazioni appaltanti di rimettere (temporaneamente) in termini l’impresa interessata.

Del resto, lo stesso art. 80, comma 4, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 stabilisce che il divieto di partecipazione ad una procedura d’appalto non opera “quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”, senza stabilire alcuna esplicita preclusione durante il periodo del contraddittorio previsto dall’art. 4, decreto interministeriale sul DURC. Non si tratta, infatti, di violare il principio della “par condicio” dei concorrenti che hanno osservato le regole del bando bensì di consentire, nel ristretto termine di 15 giorni, al concorrente “potenzialmente irregolare” di sanare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali valendosi dell’art. 4, citato decreto interministeriale.

Dunque, con l’approvazione definitiva della Manovrina, non è stata sfruttata l’opportunità di fare chiarezza sul tema né è stato superato un orientamento giurisprudenziale non pienamente condivisibile.

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