Con determinazione 11/10/2017, n. 1008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 07/11/2017, n. 260, l’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato l’aggiornamento delle Linee Guida n. 6 (allegate in pdf per pronta consultazione) relative ai mezzi di prova degli illeciti professionali rilevanti come causa di esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (come modificato dall’art. 49 D. Lgs. 19/04/2017, n. 56, cd Correttivo).
Le modifiche rispetto al testo precedente, così come indicato dal Consiglio di Stato nel parere della Commissione speciale espresso il 14/09/2017, atto n. affare 01503/2017, depositato il 25/09/2017, n. 2042 (allegato in pdf per pronta consultazione), sono riportate in grassetto nel testo allegato e sono entrate in vigore lo scorso 22/11/2017.
Fra le principali modifiche si segnalano i seguenti punti:
- 2.1 (p. 4): ove è precisato che il grave illecito professionale rilevante come causa di esclusione deve essere accertato con provvedimento esecutivo e deve essere tale da rendere dubbia l’integrità del concorrente (intesa come moralità professionale) ovvero la sua affidabilità (intesa come reale capacità tecnico professionale) nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento. Fermi tali presupposti, gli illeciti professionali gravi rilevano ai fini dell’esclusione dalle gare a prescindere dalla natura dell’illecito (civile, penale o amministrativa);
- 2.2 (p. 4): ove sono elencati i reati le cui condanne non definitive sono rilevanti come causa di esclusione (sempre che sussistano i presupposti di cui al punto precedente), tra i quali sono compresi l’esercizio abusivo della professione, i reati urbanistici (per le gare di lavori e di servizi di ingegneria), etc.
- 4.2 (p.8): concernente la necessità di inserire nel DGUE tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio l’integrità o l’affidabilità del concorrente, anche se non ancora inseriti nel casellario informatico. La falsa attestazione dell’insussistenza delle dette situazioni e l’omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla stazione appaltante comportano l’esclusione (ai sensi dell’art. 80, comma 1, lett. f-bis) del Codice). Giova evidenziare al riguardo che la giurisprudenza ha escluso che rientri nel detto obbligo dichiarativo l'applicazione di penali nei confronti del concorrente in un pregresso contratto, quando tale applicazione (unilaterale) da parte della stazione appaltante, sia ancora sub judice (C.G.A., 28/12/2017 n. 575, qui allegata in pdf)
Ulteriori punti d’interesse, inoltre, sono segnalati nella relazione illustrativa all’aggiornamento delle Linee Guida n. 6 che si ritiene utile allegare per pronta consultazione.
Per quanto riguarda le SOA, infine, il punto 6.6 (p. 10) prevede che le SOA, nell’ambito degli accertamenti di competenza [ai sensi dell’art. 84, comma 4, lett. a) del Codice] mediante consultazione del casellario informatico, debbono verificare la presenza di gravi illeciti professionali imputabili all’impresa, l’idoneità delle condotte ad incidere sull’integrità e/o sulla moralità dell’impresa in relazione alla qualificazione richiesta; nonché valutare l’idoneità delle misure di self-cleaning eventualmente adottate dall’impresa stessa, pur in presenza di cause ostative.
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