Sul tema sismabonus si registra, nuovamente, l’atteggiamento favorevole dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità dell’istituto. Già in passato, infatti, con la risoluzione n. 22/E del 12/03/2018 e la risoluzione 29/11/2017, n. 147/E, l’Agenzia delle Entrate aveva espresso il proprio avviso rispettivamente circa la possibilità di valersi del sismabonus per i fabbricati in locazione e la cumulabilità del sismabonus con altre detrazioni. Più di recente, con la risoluzione 27/04/2018, n. 34/E (allegata in pdf per pronta consultazione), l’Agenzia ha fornito tre ulteriori fondamentali chiarimenti.
In primo luogo, è stata affermata la possibilità di valersi dei benefici previsti dalla normativa anche per “interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive ….., nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione". Ciò precisato in generale, nel caso sottoposto ad interpello "riguardante un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente” (ossia, di un edificio che, per le sue caratteristiche, non è suscettibile di produrre reddito), la risoluzione n. 34/E ha precisato che “ai fini della applicazione della detrazione è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione”.
In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la spesa per l’intervento edilizio può essere suddivisa tra gli aventi diritto non in base alle proprie quote di proprietà dell’immobile, ma in base alle spese da ognuno effettivamente sostenute, spesa “attestata dal bonifico di pagamento contenente nella causale il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta, e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori”, con l’importante ulteriore precisazione che “il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa (in particolare le fatture pagate) siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale”.
Infine, trattandosi di demolizione con fedele ricostruzione, la risoluzione afferma l’applicabilità dell’ IVA agevolata “prevista per gli interventi di ristrutturazione, vale a dire l’aliquota del 10 per cento, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che assente i lavori”. Ovviamente, precisa da ultimo la risoluzione di cui trattasi, tutto ciò prescinde dalla tipologia dell’immobile oggetto del recupero, restando inteso «che, qualora gli interventi si configurino come “interventi di nuova costruzione”, si renderanno applicabili le diverse aliquote previste per le varie fattispecie (ad es. prima casa, immobile strumentale, “immobile di lusso”, ecc.)».
Per ulteriori approfondimenti, come di consueto, si rinvia al testo dell’allegata risoluzione n. 34/E del 27/04/2018
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