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INTRODUZIONE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 15 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 30 aprile 2020, denominato “Approvazione delle linee guida per l’individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all’art. 94-bis, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93” (allegato in pdf per pronta consultazione).

Con tale decreto, entrato in vigore già dal 16 maggio 2020, si dà attuazione a livello nazionale ad una delle disposizioni del cd. sblocca-cantieri; spetterà, poi, alle singole Regioni adottare specifiche integrazioni dell’elenco di tali interventi (comunemente definiti "da Genio Civile") sulla scorta delle indicazioni fornite dalle linee guida approvate con il d.m. 30 aprile 2020 (“Linee Guida”). A titolo esemplificativo si ricordano gli elenchi della Regione Siciliana, approvati con decreto 15 maggio 2020, n. 344, che sostituisce il decreto dirigenziale 13 gennaio 2020, n. 8. In precedenza, prima dell'approvazione delle Linee Guida, si ricordano altresì quelli della Regione Umbria, delibera Giunta Regionale n. 593 del 6 maggio 2019 e quelli della Regione Toscana, delibera Giunta Regionale n. 663 dell'11 maggio 2019 (tutti allegati per pronta consultazione).

LE 3 MACRO-CATEGORIE DI INTERVENTI

Per comprendere appieno la portata delle Linee Guida occorre ricordare che, in base al testo attualmente vigente dell’art. 94-bis, D.P.R. 380/2001 (cd. Testo Unico Edilizia), gli interventi edilizi sono stati divisi in 3 macro-categorie:

1) interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità;

2) interventi di “minore rilevanza”;

3) interventi “privi di rilevanza”.

A ciascuna di tali macro-categorie, poi, corrisponde un particolare regime autorizzativo di cui si darà conto nel presente contributo.

GLI INTERVENTI RILEVANTI NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - MACRO CATEGORIA 1)

Sono quegli “interventi i quali, per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, possono comportare, in caso di fallimento, un elevato rischio per la pubblica incolumità e per l'assetto del territorio. Si tratta … di opere o interventi che …. devono fornire più solide e attendibili garanzie sulla corretta impostazione progettuale” e sono soggetti alle ordinarie procedure di denuncia di inizio lavori, relazione a strutture ultimate, ecc. A sua volta la macro-categoria 1) include:

1.1) gli “interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di accelerazione ag compresi fra 0,20 g e 0,25 g)”.

Ai limitati fini di questo contributo si evidenzia che tali interventi (i) sono quelli che possono godere del cd. Sismabonus (ii) il valore dell'accelerazione su suolo rigido con superficie topografica orizzontale come definito dalle norme tecniche al § 3.2 e riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni;

1.2) le “nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche”.

Le Linee Guida tentano di chiarire, per “sottrazione”, che cosa si intenda per discostamento dalle usuali tipologie, rifacendosi non tanto ai materiali impiegati o alle dimensioni degli edifici, quanto alle “costruzioni anche di modesta entità che potrebbero essere caratterizzate da una eccezionale complessità strutturale, tale da richiedere una particolare modellazione di calcolo ed una particolare conoscenza dei legami costitutivi dei materiali”[1].

1.3) gli “Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso”.

Le Linee Guida, poi, indicano che “sono compresi nella presente categoria tutte le nuove costruzioni e tutti gli interventi eseguiti sulle costruzioni esistenti, situati nelle località sismiche, attribuibili alle classi d'uso III e IV di cui al § 2.4.2 delle norme tecniche, realizzate nelle zone ad alta sismicità (zona 1) e media sismicità (zona 2), escluse quindi quelle a bassa sismicità (zone 3 e 4). Ai soli fini della individuazione delle tipologie, possono costituire utile riferimento gli elenchi A e B di cui all'allegato 1 al decreto del Dipartimento della Protezione civile 21 ottobre 2003”, in G.U. n. 252 del 29 ottobre 2003 (allegato in pdf per pronta consultazione), quali ad esempio, edifici in cui è collocato l’Ufficio Territoriale di Governo (alias, Prefettura), autostrade, ospedali, ponti della grande viabilità stradale e ferroviaria, ecc..

GLI INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA - MACRO CATEGORIA 2)

Sono “quelle categorie di interventi caratterizzati da una concezione strutturale piu' facilmente riconducibile alle fattispecie previste dalle norme tecniche e/o dalla letteratura di settore, che richiedono quindi sufficienti e comuni conoscenze tecniche”. Le Linee Guida precisano che “si tratta di opere e interventi per le quali, nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza valido in generale per tutte le costruzioni, è plausibile attendersi sufficienti garanzie sulla corretta impostazione progettuale”.

Per tali interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva e per i quali le regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione, a loro volta si distinguono in:

2.1) “interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3.

Sono compresi in questa categoria, gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti, in tutte le località del territorio nazionale nelle quali siano attesi, in caso di sisma, valori dell'accelerazione massima su suolo rigido ag (espressa come percentuale di g), minori o uguali a 0,20 g.”. Si tratta, infatti, della progettazione di interventi che “pur richiedendo sempre una precisa diagnosi delle eventuali criticità, raggiunge piu' facilmente le finalità di miglioramento o adeguamento, con soluzioni e tecnologie ben conosciute”;

2.2) “riparazioni ed interventi locali sulle costruzioni esistenti”.

Si tratta, come precisato dalle Linee Guida, degli interventi disciplinati nel capitolo 8 delle norme tecniche per le costruzioni, approvate con decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (NTC) e, segnatamente, nel paragrafo 8.4.1 – Riparazione o intervento locale. “Le caratteristiche di tale tipo di intervento sono ampiamente definite dallo stesso § 8.4.1 delle norme tecniche e dal corrispondente § C8.4.1 della circolare 21 gennaio 2019, n. 7," - in S.O. n. 5 alla G.U. n. 35 dell’11 febbraio 2019 ed allegata per pronta consultazione - "ai quali si rimanda”.

2.3) nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui al punto 1.2) di questo contributo, ossia “tutte le nuove costruzioni «usuali», realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, indipendentemente dalle dimensioni”.

La casistica riportata nelle Linee Guida è la seguente: “opere appartenenti alla classe d'uso II, ad edifici regolari in pianta e in elevazione, oppure edifici non regolari in pianta e/o in elevazione, ma caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta non superiore a 3, ad opere di sostegno prive di particolari complicazioni di ordine geotecnico, a passerelle pedonali”.

2.4) “Nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018”.

Seppure con l’ovvio rispetto delle “disposizioni di cui ai capi I, II e IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, si tratta in generale di usuali costruzioni realizzate con i materiali ed i sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche, ma caratterizzati, per la loro specifica funzione, dalla presenza solo occasionale di persone al loro interno o nelle immediate vicinanze”[2].

INTERVENTI «PRIVI DI RILEVANZA» NEI RIGUARDI DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ - MACRO CATEGORIA 3)

Le Linee Guida fanno riferimento a “quelle categorie di interventi i quali per caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati, non costituiscono pericolo sotto il profilo della pubblica incolumità, fermo restando il rispetto delle disposizioni che regolano l'urbanistica e l'assetto del territorio…”[3].

VARIANTI DI CARATTERE NON SOSTANZIALE

Le Linee Guida, dopo aver effettuano una ricostruzione della complessa normativa in materia, ancorano le varianti di carattere non sostanziale (esonerate dal preavviso scritto di cui all’art. 93, comma 1, TUE e soggette all’applicazione dell’art. 94-bis, TUE) “ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico. In definitiva, sulla base delle caratteristiche strutturali dell'intervento, una variante si può definire non sostanziale se interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale T1, il taglio alla base VR, le sollecitazioni massime (M, N, T) sugli elementi strutturali … Rientrano, inoltre, tra le varianti non sostanziali le realizzazioni in corso d'opera di interventi privi di rilevanza di cui alla categoria c), n. 1)”, ossia gli “interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3”

PROCEDURE AUTORIZZATIVE: PRECISAZIONI

In via preliminare si ricorda che, al termine della lettera B.3) della precedente voce, erano state evidenziate le possibili criticità della formulazione dell'art. 94-bis, D.P.R. 380/2001 che si poneva al limite della tassatività della fattispecie penale, attesa la genericità dell’espressione “usuali tipologie” costruttive, che lascia(va) un margine di indeterminatezza senz’altro eccessivo ed aperto a diverse ipotesi operative, prima ancora che interpretative. Parimenti, considerato che la giurisprudenza (ordinaria e costituzionale) maturata nel precedente regime era particolarmente rigida sul tema “tutela della pubblica incolumità”, appariva difficile individuare quali fossero le “caratteristiche intrinseche” degli edifici che, per converso, avrebbero consentito di valersi del regime semplificato. Oggi, con le linee guida nazionali e la riconduzione degli interventi edilizi nelle macrocategorie di cui si è fin qui parlato, le relative procedure tecnico-amministrative sono ancorate ad un dato normativo che, sebbene debba ancora passare il vaglio della giurisprudenza, appare connotato da maggiore uniformità a livello nazionale.

Ciò doverosamente premesso, oltre quanto sin qui evidenziato per ciascuna macro-categoria, le Linee Guida si soffermano anche sulle procedure autorizzative sottolineando che “il deposito allo Sportello Unico Edilizia – SUE, sia del progetto sia della relazione a strutture ultimate, debba avvenire tramite pec; si ritiene al riguardo di poter desumere che, nell'ottica di una generale semplificazione delle procedure, come attestazione di avvenuto deposito possa intendersi valida anche la semplice stampa della certificazione dell'avvenuto ricevimento della pec, evidentemente sotto la responsabilita' del soggetto che ha effettuato il deposito, per quanto attiene alla regolarità e completezza della documentazione. In tale ottica le regioni potrebbero quindi, nel provvedimento di recepimento delle disposizioni della legge n. 55/2019, prevedere la suddetta semplificazione, riservandosi, qualora ad un successivo esame della documentazione depositata si riscontrassero gravi carenze, di attivare la procedura di controllo sull'opera in questione, ancorché iniziata”.

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 Seguono note


[1] Il primo esempio riportato nelle Linee Guida è “un edificio molto alto e snello, concepito in modo tale da rispondere positivamente ad una eventuale azione sismica mediante l'impiego di una serie di accorgimenti strutturali quali l'utilizzo di dissipatori o isolatori sismici, l'assunzione di fattori di struttura qo molto elevati o che si discostino sensibilmente da quelli suggeriti dalle norme tecniche nella tabella 7.3.II, la previsione di una massa accordata in sommità, etc.) … si può pensare ad edifici caratterizzati da un rapporto tra l'altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3, a ciminiere, a torri, a serbatoi e silos, a complesse strutture idrauliche o marittime…”.

[2] “Sono in sostanza strutture per le quali - pur essendo comunque necessari un titolo abilitativo, un progetto redatto nel rispetto delle norme tecniche ed una esecuzione a norma - nell'ambito dell'approccio probabilistico alla sicurezza, la presenza saltuaria delle persone al loro interno o nelle immediate vicinanze, rende possibile una temperata applicazione delle procedure di verifica e di controllo”. Anche qui è di ausilio la casistica: “edifici destinati all'attività agricola quali magazzini o silos, a costruzioni destinate ad accogliere impianti tecnici ai quali il personale accede sporadicamente per la manutenzione, a locali destinati ad attrezzature di manovre che si svolgono con scarsa frequenza”.

[3] Benché, a differenza delle altre due macro-categorie, manchi una casistica di tali interventi si riporta la relativa definizione della macro-categoria 3: “opere ed interventi che per destinazione d'uso, caratteristiche strutturali, dimensioni, forma e materiali impiegati non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità, e che pertanto possono essere realizzate con preavviso scritto allo sportello unico comunale, secondo modalità e contenuti disciplinati dalle regioni … In sintesi sono da ritenersi privi di rilevanza urbanistico-edilizia le opere, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sull'assetto del territorio, in quanto privi di rilevanza strutturale o per i loro oggettivi caratteri di facile amovibilità, oppure in ragione della temporaneità dell'installazione, oppure perche' presentano parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati”.

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Mercoledì, 15 Gennaio 2020 15:28

Sismabonus: dal 16 gennaio nuove regole

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto 9 gennaio 2020, n. 24 (allegato in pdf per pronta consultazione), ha modificato le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati (cd. sismabonus).
Come si legge nel preambolo del d.m. 24/2020, le modifiche sono dovute alle mutate disposizioni nazionali e regionali in tema di edilizia e alle indicazioni fornite nel tempo dall’Agenzia delle Entrate favorevoli ad un’estensione del sismabonus. Conseguentemente, al di là delle modificazioni “lessicali” dell’art. 3, comma 3, d.m. 28 febbraio 2017, n. 58 relative al titolo edilizio di volta in volta occorrente per la realizzazione degli interventi e alla necessità di presentare il progetto prima dell'inizio dei lavori, sono stati sostituiti integralmente gli allegati A e B del medesimo regolamento (allegati in pdf per pronta consultazione). In dettaglio, questi allegati si riferiscono, rispettivamente, ai due metodi (convenzionale e semplificato) per procedere alla classificazione del rischio sismico e all’asseverazione del professionista sulla costruzione interessata dagli interventi. Le modifiche attengono, principalmente, alla tabella 6 (classe di rischio degli edifici in muratura) e all'inclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione non previsti originariamente.
Il nuovo regime del sismabonus trova applicazione dal 16 gennaio 2020, ossia dal giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto ministeriale nel sito istituzionale. Per completezza, infine, si rende disponibile il testo coordinato del d.m. 58/2017, pubblicato nel medesimo sito.
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Instancabilmente, la Regione Lazio procede nel fornire indicazioni per l’attuazione della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 sulla rigenerazione urbana.

Va segnalata, infatti, la pubblicazione nel S.O. n. 4 al B.U.R. n. 4 del 14 gennaio 2020 della determinazione dirigenziale n. G18248 del 20 dicembre 2019. Con quest’ultima determinazione, allegata in pdf per pronta consultazione, sono state approvate le “linee guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche” per l’applicazione della l.r. n. 7/2017 e succ. mod..

Al di là del titolo del provvedimento, che potrebbe far pensare ad una portata limitata della determinazione dirigenziale di fine 2019, le linee guida recano importanti precisazioni su: (i) finalità e campo di applicazione della legge (par. 1.1); (ii) caratteristiche e differenze tra programmi di rigenerazione urbana, ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio ed interventi sulla normativa tecnica di PRG (par. 1.2); (iii) contenuti necessari, eventuali e non ammessi delle deliberazioni (par. 1.3); (iv) indicazioni procedurali da seguire nell’approvazione delle deliberazioni (par. 2); (v) utilità e necessità degli elaborati cartografici (par. 3.1); (vi) individuazione delle porzioni di terreno urbanizzate (par. 3.2 e ss.).

La rilevanza degli argomenti affrontati nelle linee guida, quindi, fa agevolmente comprendere come l’obiettivo delle stesse sia supportare i Comuni “nell’interpretazione ed applicazione della legge e nella predisposizione delle relative deliberazioni” consiliari. Pertanto, si è proceduto ad adeguare anche la voce generale relativa alla rigenerazione urbana in cui, peraltro, viene dato risalto alla circolare approvata con delibera di giunta regionale n. 867 del 14 dicembre 2017, nonché alla copiosa pareristica sin qui intervenuta, tutte liberamente consultabili nella voce generale.

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Sul tema sismabonus si registra, nuovamente, l’atteggiamento favorevole dell’Agenzia delle Entrate sull’applicabilità dell’istituto. Già in passato, infatti, con la risoluzione n. 22/E del 12/03/2018 e la risoluzione 29/11/2017, n. 147/E, l’Agenzia delle Entrate aveva espresso il proprio avviso rispettivamente circa la possibilità di valersi del sismabonus per i fabbricati in locazione e la cumulabilità del sismabonus con altre detrazioni. Più di recente, con la risoluzione 27/04/2018, n. 34/E (allegata in pdf per pronta consultazione), l’Agenzia ha fornito tre ulteriori fondamentali chiarimenti.

In primo luogo, è stata affermata la possibilità di valersi dei benefici previsti dalla normativa anche per “interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive ….., nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione". Ciò precisato  in generale, nel caso sottoposto ad interpello "riguardante un intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio collabente” (ossia, di un edificio che, per le sue caratteristiche, non è suscettibile di produrre reddito), la risoluzione n. 34/E ha precisato che “ai fini della applicazione della detrazione è necessario che dal titolo amministrativo che assente i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione”.

In secondo luogo, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la spesa per l’intervento edilizio può essere suddivisa tra gli aventi diritto non in base alle proprie quote di proprietà dell’immobile, ma in base alle spese da ognuno effettivamente sostenute, spesa “attestata dal bonifico di pagamento contenente nella causale il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta, e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori”, con l’importante ulteriore precisazione che “il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa (in particolare le fatture pagate) siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l'indicazione della relativa percentuale”.

Infine, trattandosi di demolizione con fedele ricostruzione, la risoluzione afferma l’applicabilità dell’ IVA agevolata “prevista per gli interventi di ristrutturazione, vale a dire l’aliquota del 10 per cento, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che assente i lavori”. Ovviamente, precisa da ultimo la risoluzione di cui trattasi, tutto ciò prescinde dalla tipologia dell’immobile oggetto del recupero, restando inteso «che, qualora gli interventi si configurino come “interventi di nuova costruzione”, si renderanno applicabili le diverse aliquote previste per le varie fattispecie (ad es. prima casa, immobile strumentale, “immobile di lusso”, ecc.)».

Per ulteriori approfondimenti, come di consueto, si rinvia al testo dell’allegata risoluzione n. 34/E del 27/04/2018

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L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018 (allegata in pdf per pronta consultazione), conferma il proprio orientamento favorevole sul tema Sismabonus. In particolare, l’Agenzia delle Entrate era stata interpellata da una società che intendeva effettuare “alcuni interventi di miglioramento sismico sull'edificio di sua proprietà, situato in un comune classificato in zona sismica 3, volti ad ottenere una riduzione di due classi di rischio sismico”, precisando altresì che “tale immobile, già adibito ad uffici della Società, a seguito della prevista ristrutturazione” sarebbe rimasto “in parte adibito ad uffici ed in gran parte …. trasformato in residenziale”. Entrambe le tipologie di unità immobiliari, comunque, sarebbero “destinate alla locazione e non più all'uso diretto”.
Ciò premesso, la medesima società chiedeva all’Agenzia delle Entrate “se gli interventi di adeguamento antisismico da porre in essere potevano beneficiare della detrazione ……..anche se le unità immobiliari risultanti dalla ristrutturazione saranno destinate alla locazione abitativa e commerciale e non all'utilizzo diretto ai fini produttivi da parte della Società”.
Dopo aver passato in rassegna la normativa di riferimento, con particolare attenzione al tema delle detrazioni di cui possono godere i soggetti ad IRES – ossia ad imposta sul reddito delle società, l’Agenzia delle Entrate conclude che “la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio”, per cui l'ambito applicativo dell’agevolazione deve “intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l’integrità delle persone prima ancora che del patrimonio. Si ritiene, in conclusione, che il "Sismabonus" possa essere riconosciuto anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente, ma destinati alla locazione”.
Se si pensa ad alcune zone periferiche delle nostre città, come pure ad alcuni fabbricati industriali ormai fuori contesto, si tratta di un’ulteriore opportunità da cogliere per un’effettiva rigenerazione urbana di opifici sovradimensionati o inutilizzati parzialmente. A questo punto, parafrasando il detto del noto scrittore, si può fare la rivoluzione urbanistica con il permesso del Fisco.

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In attesa delle novità della legge di stabilità 2018, si registrano importanti chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul tema Sismabonus che rappresenta ormai uno fra gli ospiti fissi del sito.

Le precisazioni sono contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29/11/2017, n. 147/E (allegata in pdf per pronta consultazione) che trae spunto da un caso reale, evidentemente frequente nella pratica, di un contribuente intenzionato ad effettuare contemporaneamente:

a) opere di risanamento strutturale di mura, coperture e pavimenti, ivi compresi, quindi, interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria quali, ad esempio, intonacatura, imbiancatura e posa pavimenti, rientranti nella lettera i) dell’art. 16-bis T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22/12/1986, n. 917, ossia nelle cd. opere antisismiche;

b) interventi di rifacimento dell’impianto idraulico ed elettrico, nonché di sostituzione di sanitari e infissi interni, rientranti nella lett. b) dell'art. 16-bis del citato T.U.I.R., ossia negli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e restauro/risanamento conservativo;

c) rifacimento di infissi esterni e dell'impianto diriscaldamento di cui all’art. 1, comma 344, legge 27/12/2006, n. 296 (cd. legge finanziaria 2007), ossia negli interventi di riqualificazione energetica.

Il contribuente, considerato che ad ognuna di queste tipologie corrispondono periodi di detrazione da 5 a 10 anni, una diversa detrazione in percentuale e differenti tetti di spesa, chiede di conoscere su ciascuno di tali profili l’avviso dell’Agenzia delle Entrate che si esprime in questo senso.

La detrazione per i Sismabonus, spettante nella misura del 70% in caso di diminuzione di una classe di rischio e nella misura dell'80% in caso di diminuzione di due classi di rischio, deve essere ripartita necessariamente in 5 rate “non essendo prevista la possibilità di scegliere il numero di rate in cui fruire del beneficio” [cfr. sopra lettera a)].

Per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche vale “il principio secondo cui l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, ad esempio, anche alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie al completamento dell'opera”.Infine, “il limite di spesa agevolabile in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici, di interventi di manutenzione straordinaria e di interventi di riqualificazione energetica …. attualmente stabilito in euro 96.000 annuali, è unico in quanto riferito all'immobile”, non potendo quindi essere superato [cfr. sopra lettera b)].

Tuttavia, non sono soggetti a predetto limite di spesagli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1 della Legge 296 del 2006, comma 344 (riqualificazione globale dell'edificio) o, in alternativa, di cui ai commi 345 (interventi su strutture opache e infissi) e 347 (sostituzione impianti termici), per i quali l’istante potrà beneficiare della detrazione del 65 per cento nei limiti specificatamente previsti dalle norme di riferimento” [cfr. sopra lettera c)].

Dunque, attraverso una puntuale ricostruzione della normativa fiscale ed edilizia, l’Agenzia delle Entrate sembra consentire la sommatoria di quest’ultima agevolazione con quella dei sismabonus; con ciò ponendo a disposizione degli operatori del settore e, soprattutto, dei cittadini e delle imprese ampie possibilità di riqualificare l’edificato esistente o, se si preferisce, di puntuale rigenerazione urbana.

 

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1. INTRODUZIONE

Vasta eco anche nella stampa non specializzata ha suscitato (e, tuttora, sta suscitando) l’approvazione della legge regionale n. 7 del 18/07/2017, pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. n. 57 del 18/07/2017, denominata "Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio" (allegata in pdf per pronta consultazione).

La legge, entrata in vigore il 19 luglio 2017, attua nel Lazio la normativa nazionale prevista, fondamentalmente, in due disposizioni: (i) art. 5, comma 9, del decreto-legge 13/05/2011, n. 70 convertito, con modificazioni, nella legge 12/07/2011, n. 106 (cd. Decreto-Sviluppo) in tema di rigenerazione urbana; (ii) art. 2-bis del d.P.R. 06/06/2001, n. 380 (cd. Testo Unico Edilizia) relativo alle deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati.

L’attuazione di tali disposizioni nazionali, poi, è stata opportunamente accompagnata da una serie di interventi sull’ordinamento regionale (ad es. l.r. 16/04/2009, n. 13 in tema di recupero dei sottotetti), così da incidere profondamente nell’assetto dell’urbanistica regionale. Per comprendere appieno queste ultime modifiche si rinvia al link:

http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionali&sv=vigente

Successivamente, nel B.U.R. 04/01/2018, n. 2 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale 14/12/2017, n. 867, resa disponibile in anteprima nel sito istituzionale ed allegata in pdf per pronta consultazione, con cui è stato approvato il testo della circolare volta a chiarire “l’effettiva portata e la corretta interpretazione delle disposizioni legislative introdotte con la l.r. 7/2017”, specialmente per ciò che attiene all’introduzione di “diversi strumenti urbanistici innovativi e caratterizzati da una certa complessità e rilevanza attuativa” (d’ora, in poi, per brevità “Circolare”).

Per quanto possa occorrere si precisa che le campiture in giallo nel documento allegato sono frutto di un’elaborazione redazionale volta a richiamare l’attenzione sugli aspetti di maggior rilievo non essendo, ovviamente, tale campiture presenti nel testo ufficiale della Circolare. Di seguito, quindi, si darà conto anche dei formali chiarimenti intervenuti a cavallo tra il 2017 e il 2018.

Da ultimo, nel S.O. n. 2 al B.U.R. 14/01/2020, n. 4, è stata pubblicata la determinazione 20 dicembre 2019, n. G18248, con la quale sono state approvate le Linee Guida per la redazione delle deliberazioni e per le elaborazioni cartografiche ai fini dell'applicazione della l.r. 7/2017 (d'ora in poi, per brevità, "Linee Guida", allegate in pdf per pronta consultazione). Similmente a quanto avvenuto per la Circolare, quindi, si darà conto anche delle indicazioni delle Linee Guida alle quali, assai opportunamente, hanno fatto seguito la pubblicazione di tavole esemplificative

 

2. RIGENERAZIONE URBANA [profilo (i)]

Per conseguire gli obiettivi di riqualificazione incentivata delle aree urbane degradate, si ricorda che l’art. 5, comma 9, decreto-Sviluppo stabiliva che le Regioni entro 60 giorni dal 13 luglio 2011 (ossia entro il 10 settembre 2011) dovevano approvare specifiche leggi volte ad incentivare interventi di demolizione e ricostruzione che prevedessero quattro linee di azione:

a) riconoscimento di volumetrie aggiuntive come misure premiali;

b) possibilità di delocalizzare le volumetrie in area o aree diverse;

c) ammissibilità di modifiche di destinazioni d’uso “compatibili o complementari”;

d) modificazioni di sagoma necessarie per un’armonizzazione architettonica con gli altri edifici.

Il comma 10 dell’art. 5, Decreto-Sviluppo, in ogni caso, vietava tali interventi per gli edifici abusivi, per gli edifici siti nei centri storici (o, si aggiunge, in zone ad essi assimilati da singole previsioni di NTA), per gli edifici siti in aree ad inedificabilità assoluta, salvo gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo in sanatoria.

Questo, in estrema sintesi, il quadro nazionale.

A livello regionale, quindi, il primo strumento stabilito dalla l.r. 7/2017 è rappresentato dai “programmi di rigenerazione urbana”, che possono essere proposti ai Comuni da privati e da associazioni consortili di recupero urbano (art. 2, l.r.), con la possibilità di approvare varianti semplificate allo strumento urbanistico vigente.

Secondo le indicazioni del punto 1.2 delle Linee Guida, in particolare, il “programma deve avere i caratteri di un progetto urbanistico unitario, da realizzare in modo sistematico, organico e fondamentalmente contestuale, volto a riqualificare/rigenerare l’assetto urbanistico e, di conseguenza, anche edilizio di una determinata porzione urbana”.

La premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive, arriva fino al 35% della superficie lorda esistente (aumentabile al 40% nel caso in cui la superficie esistente sia ridotta almeno del 10 per cento a favore della superficie permeabile). Nei programmi andrà indicata anche la quota minima del 20% di alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale.

Gli interventi di rigenerazione e recupero sono consentiti nelle porzioni di territorio urbanizzate (cfr. parere 25.3.2020, n. 244887, allegato in pdf per pronta consultazione), su edifici realizzati legittimamente o sanati, trattandosi di una legge a regime e non straordinaria.

Come indicato nel paragrafo 1.1 della circolare, infatti, “il requisito dell’avvenuta realizzazione dell’edificio non è subordinato all’entrata in vigore della legge, per cui sarà certamente possibile applicare la l.r. 7/2017 ad edifici ad oggi inesistenti, ma che verranno realizzati in futuro”. Per quanto riguarda le modalità di computo delle preesistenze edilizie, inoltre, si rinvia all'allegato parere regionale del 3 ottobre 2019, n. 785180.

Gli interventi non possono essere realizzati nelle zone con vincolo di inedificabilità assoluta e nelle aree protette, mentre possono essere realizzati nelle zone qualificate “paesaggio degli insediamenti urbani” dal Piano territoriale paesistico regionale – Ptpr (ossia, con una buona dose di semplificazione, nei centri storici dei Comuni e, più in dettaglio, “quelli evidenziati con apposita campitura rossa” nelle tavole B del PTPR, così paragrafo 1.1 della Circolare). È comunque fatto salvo quanto consentito dai piani di ciascuna area naturale e dalla l.r. 29/1997 (“Norme in materia di aree protette regionali”). Sono state escluse le aree agricole, tranne che in alcune circostanze legate alla presenza di insediamenti riconosciuti dal Ptpr che, si rammenta, è stato approvato in via definitiva con delibera di Consiglio Regionale n. 5 del 2 agosto 2019 (allegata in pdf per pronta consultazione), pubblicata di recente nel B.U.R. n. 13 del 13 febbraio 2020, con l'indicazione dei relativi elaborati. Sono comunque applicabili, in zona agricola, le disposizioni sugli interventi diretti, che consentono incrementi fino al 20% della volumetria o della superficie.

Nello stesso senso, inoltre, appaiono le successive disposizioni dell’art. 17, commi 33 e 34, l.r. 14/08/2017, n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”, pubblicata nel B.U.R. 16/08/2017, n. 65. Tali disposizioni, infatti, attribuiscono ai Comuni, anche su proposta di privati, la possibilità di individuare negli “insediamenti urbani storici”, come definiti dal citato PTPR, degli ambiti territoriali nei quali permettere interventi di ristrutturazione edilizia per il recupero edilizio, la riqualificazione architettonica e ambientale, l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico degli edifici esistenti. Il tutto, ovviamente, nel rispetto del d.lgs. 22/01/2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio” e del medesimo PTPR).

Utile anche il chiarimento del paragrafo 1.3 della Circolare, qui di seguito riportato: “…nelle aree naturali protette gli interventi previsti dalla legge sono consentiti se l’area è classificata dal PTPR come paesaggio degli insediamenti urbani e, ove così fosse, se l’intervento non contrasti con la normativa prevista dai piani di assetto approvati ovvero con quella di salvaguardia prevista dalla l.r. 29/1997”, intendendosi per tali quelle “previste dal Capo V della l.r. 24/1998 e dallo stesso PRTP adottato con delibere di Giunta n. 556 del 30 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007” e quelle del PTPR “aventi natura prescrittiva e non anche i contenuti aventi meramente natura descrittiva, propositiva e di indirizzo” (così paragrafo 1.4 della Circolare). 

Il comma 93 dell'art. 17 della stessa legge n. 9/2017, inoltre, apporta le seguenti tre modifiche alla citata l.r. n. 7/2017. In particolare, all'alinea del comma 2, dell'articolo 1, sopprime le parole da: "prioritariamente" fino a: "lettera c)", sostituendo inoltre nel comma 5 dell'art. 1 e nel comma 9 dell'art. 8 la parola "progetti" con "programmi.

A livello più generale, si ricorda altresì che l’art. 1, comma 460 della legge 11/12/2016, n. 232, come modificato dall’art. 1-bis della legge 04/12/2017, n. 172, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni in materia edilizia devono essere vincolati alle seguenti destinazioni: “realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate; interventi di riuso e di rigenerazione; interventi di demolizione di costruzioni abusive; acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano, spese di progettazione per opere pubbliche”, così da costituire un'ulteriore leva per procedere nel senso indicato dalla l.r. 7/2017.

 

3. DISTANZE TRA I FABBRICATI. DEROGHE FUNZIONALI [profilo (ii)]

Per quanto riguarda il secondo profilo, invece, ossia la possibilità di deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati, la l.r. n. 7/2017 rappresenta la trasposizione nell’ordinamento regionale dell’art. 2-bis, d.P.R. 380/2001 che, introdotto nel Testo Unico Edilizia dalla legge 09/08/2013, n. 98 (di conversione del decreto-legge 23/06/2013, n. 6, cd. Decreto del Fare), riconosce normativamente i principi sanciti dalla risalente Corte costituzionale nella sentenza n. 232 del 16/06/2005 in tema di rapporti tra disciplina delle distanze tra costruzioni (stabilita nel codice civile e riservata alla competenza esclusiva statale) e disciplina del governo del territorio (o, come si soleva dire, disciplina urbanistico-edilizia oggetto di legislazione concorrente Stato-Regioni).

Qui di seguito uno stralcio della sentenza della Corte costituzionale n. 232/2005 che aiuta a capire i rapporti tra la normativa nazionale e quella regionale: “In materia di distanze tra fabbricati, primo principio, fissato in epoca risalente ma ancora di recente ribadito, è che la distanza minima sia determinata con legge statale, mentre in sede locale, sempre ovviamente nei limiti della ragionevolezza, possono essere fissati limiti maggiori.

In secondo luogo, l'ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purché però siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario di determinate zone del territorio. Tali principi si ricavano dall'art. 873 cod. civ. e dall'ultimo comma dell'art. 9 del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, emesso ai sensi dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765), avente efficacia precettiva e inderogabile, secondo un principio giurisprudenziale consolidato.

I suindicati limiti alla possibilità di fissare distanze inferiori a quelle previste dalla normativa statale trovano la loro ragione nel rilievo che le deroghe, per essere legittime, devono attenere agli assetti urbanistici e quindi al governo del territorio e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi”.

Per quanto riguarda i criteri per il calcolo della distanza tra edifici antistanti e la nozione di pareti finestrate, infine, si rinvia alla sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 11/09/2019, n. 6136, allegata in pdf per pronta consultazione.

Ciò chiarito, gli ambiti territoriali “urbani” di riqualificazione e recupero edilizio di cui all'art. 3, l.r. 7/2017 potranno essere individuati dai Comuni per consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica o di demolizione e ricostruzione, con una volumetria o una superficie lorda aggiuntiva al massimo del 30%. Tali ambiti devono essere individuati e circoscritti e, soprattutto, non possono coincidere con zone omogenee di piano regolatore o, addirittura, con l’intero territorio comunale urbanizzato (così, punto 1.2 Linee Guida). Anche in questo caso sono possibili cambi di destinazione d’uso e delocalizzazioni, come pure limitate deroghe agli standard previsti nel d.m. 1444/1968, previsti anche dal cd. decreto Sblocca-Cantieri.

A tale riguardo il paragrafo 7.2 della Circolare, inoltre, associa i seguenti chiarimenti: “il comma 3 dell’art. 8” – l.r. 7/2017 – “consente per la realizzazione delle premialità previste dalla norma di derogare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 bis del DPR 380/2001, ai limiti di distanza tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968, mantenendo le distanze preesistenti, con eventuale modifica delle stesse, nel rispetto della distanza minima di 10 m tra pareti finestrate. Ugualmente per le medesime finalità è possibile derogare ai limiti di densità edilizia di cui all’art. 7 del D.M. 1444/1968, così come alle altezze massime consentite dall’art. 8 dello stesso decreto ministeriale. Merita, infine, chiarire che le deroghe sono consentite anche per l’applicazione di interventi che determinano una variazione della destinazione d’uso degli edifici”. Per quanto riguarda il tema "mutamento di destinazione d'uso", invece, si consiglia la lettura del parere regionale n. 707534 del 9/9/2019, allegato in pdf per pronta consultazione, in cui sono svolte interessanti considerazioni sul rapporto tra la normativa regionale e l'art. 23-ter, Testo Unico Edilizia.

Come nei programmi di rigenerazione, sono previste premialità aggiuntive del 5% in caso di ricorso a concorsi di progettazione. Le disposizioni sugli “ambiti” di riqualificazione e recupero edilizio non si applicano agli insediamenti urbani storici, individuati come tali dal Piano territoriale paesistico regionale – Ptpr.

 

4. INTERVENTI DIRETTI

Nel quadro delle finalità della l.r. 7/2017, poi, l’art. 6 ammette ristrutturazioni edilizie o demolizioni e ricostruzioni con un incremento fino al 20% della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi in cui l’incremento è fino al 10% della superficie coperta. Gli interventi diretti, non consentiti negli insediamenti urbani storici, possono essere attuati direttamente senza che vi sia bisogno di alcuna forma di regolamentazione da parte dei comuni (cfr. punto 1.2 Linee Guida)

Sull'individuazione degli edifici produttivi si rinvia, per brevità, al parere regionale 09/09/2019, n. 707306 (allegato in pdf per pronta consultazione); sul tema della ricostruzione e ricostruzione anche parziale, nonché sull'impossibilità di realizzare siffatti interventi negli insediamenti urbani storici, utile è la consultazione del parere regionale 29/03/2018, n. 186356 (allegato in pdf per pronta consultazione), mentre per l'esclusione dal computo dei locali destinati a volumi tecnici o locali accessori si rinvia al parere regionale 10/07/2018, n. 415987 (anch'esso allegato in pdf per pronta consultazione).

Cinema e centri culturali polifunzionali possono, ai sensi dell’art. 28, comma 5, legge 14/11/2016, n. 220, essere oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione sempre con l’incremento del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente. All’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali saranno consentiti cambi di destinazione d’uso fino al 30% per aprire attività commerciali, artigianali e per servizi.

Sotto questo aspetto, inoltre, si segnala la pubblicazione nella G.U. n. 239 del 12/10/2017 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04/08/2017 (allegato per pronta consultazione) con cui sono state stabilite le disposizioni applicative del piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali previsto dall’art. 28 della citata legge n. 220/2016. In particolare, sono previsti contributi a fondo perduto per “30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a 20 milioni di euro per il 2020 e a 10 milioni di euro per il 2021” che, con le modalità indicate nel predetto d.P.C.M., possono essere utilizzati anche per “lavori edili strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche” (ossia anche sfruttando le opportunità previste dalla legge sulla rigenerazione urbana nel Lazio).

 

5. INTERVENTI CONVENZIONATI

L’art. 7, l.r. 7/2017 valorizza ulteriormente l’art. 28-bis del Testo Unico dell’Edilizia sul permesso di costruire convenzionato, applicabile a tutti gli interventi come sopra sintetizzati, consentendo quindi la possibilità di modulare il termine di validità per l’attuazione del progetto unitario convenzionato in relazione a stralci funzionali. Si tratta di un istituto innovativo che inizia ad essere applicato nella prassi ed essere oggetto di prime pronunce da parte del giudice amministrativo.

Utile, quindi, appare la lettura della sentenza del Tar Lombardia, sede Brescia, sez. I, 08/06/2017, n. 741, allegata anch’essa in pdf per pronta consultazione, in cui viene fornita un’analisi approfondita del nuovo meccanismo para-convenzionale. Ad essa, inoltre, va affiancata la lettura del parere reso dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Urbanistica - datato 15/01/2018, allegato in pdf per pronta consultazione, che delinea alcuni presupposti utili per l'applicazione di siffatto istituto proprio alla luce dell'art. 7, l.r. 7/2017.

 

6. ALTRE DISPOSIZIONI DI RILIEVO

L’art. 5, l.r. n. 7/2017 disciplina gli interventi per l’efficienza energetica e il miglioramento sismico: negli strumenti urbanistici generali vigenti potranno essere previsti, in questi casi e mediante l'indispensabile individuazione con delibera di consiglio comunale, ampliamenti del 20% della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq anche con un corpo edilizio separato, se possibile o se non si compromette “l’armonia estetica del fabbricato”.

Il paragrafo 5 della Circolare, inoltre, chiarisce opportunamente quanto segue “la condizione inderogabile che deve essere rispettata per beneficiare del suddetto ampliamento è che si intervenga sull’intero corpo di fabbrica preesistente con interventi di miglioramento sismico (nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni), se necessari ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, e comunque mediante interventi che producano un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio”.

Nelle zone colpite dal terremoto del Centro Italia del 2016 (cd. Cratere sismico) gli ampliamenti potranno essere autorizzati anche in un altro lotto dello stesso comune, ma non in zona agricola. Altre disposizioni in materia di sisma sono state previste per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni del Cratere.

Per quanto riguarda, infine, il recupero dei sottotetti disciplinato dalla citata l.r. 13/2009 è stato reso applicabile a quelli ultimati al 1° giugno 2017, in luogo della precedente scadenza del 31 dicembre 2013 che, differentemente da quanto affermato da alcuni non addetti ai lavori, non può essere considerata un condono mascherato.

Infatti, la l.r. 13/2009 prevede che, solo in presenza di determinati requisiti igienico-sanitari (ad es. rapporti aeroilluminanti, opportunamente adattati alla fisionomia del vano), il sottotetto possa essere adibito ad abitazione, previo pagamento degli oneri concessori (cd. Bucalossi). Il tutto con evidente non ulteriore impiego di suolo (già) edificato. La l.r. 13/2009, almeno in astratto, è invero cumulabile anche con la legge sulla rigenerazione urbana (cfr. parere 11.3.2020, n. 2166230, allegato in pdf per pronta consultazione). Inoltre, questa normativa disciplina a livello urbanistico-edilizio il recupero dei volumi esistenti in copertura che, sovente, danno luogo a contenziosi in ambito condominiale per la loro eventuale riconducibilità all’art. 1127 cod. civ. che riconosce al proprietario dell’ultimo piano la possibilità di edificare.

In sintesi, accanto alle conseguenze positive per il territorio sopra tratteggiate, rimane fermo il rispetto delle altre previsioni del codice civile che, per quanto sopra osservato dalla sentenza n. 232/2005 della Corte costituzionale, non può essere certo inciso da una legge regionale. Inoltre, il sottotetto riconosciuto abitabile è così dotato di un titolo edilizio che, con ogni evidenza, dà sicurezza nella circolazione dei rapporti giuridici ex art. 46, d.P.R. 380/2001 cit..

 

7. PRECISAZIONI. MODULISTICA

Va doverosamente precisato che le considerazioni fin qui espresse non esauriscono l’ambito di applicazione della l.r. 7/2017 e che, al di là del monitoraggio sull’attuazione della legge affidato al Consiglio e alla Giunta, potranno essere emanate ulteriori indicazioni operative per chiarire alcuni aspetti della medesima legge (oggetto, come anticipato nell’introduzione, della prima circolare esplicativa del 18/12/2017).

Infine, sempre nell’ambito urbanistico-edilizio, si segnala che anche nella Regione Lazio è stata ormai adottata la modulistica approvata lo scorso 4 maggio 2017 dalla Conferenza Unificata su SCIA e dintorni di cui ci eravamo occupati in precedenza. Si ritiene, quindi, di fare una cosa utile per i visitatori del sito mettere a disposizione la modulistica approvata con determinazione regionale n. G08525 del 19/06/2017, consultabile al seguente link:

http://www.regione.lazio.it/rl_suap/?vw=documentazioneDettaglio&id=41416

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Il sismabonus è ormai a regime dal 1° marzo 2017. A partire dalla Legge di stabilità 2017 e passando attraverso le Linee Guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, professionisti, cittadini ed imprese possono usufruire di una serie di agevolazioni innovative. Un’occasione da non perdere per adeguare o migliorare il nostro patrimonio edilizio per assicurare – come già rilevato nei precedenti approfondimenti (vedi link in calce) - una prevenzione effettiva, dei danni a persone e cose in presenza di eventi sismici.

Il quadro normativo è, oggi, arricchito da due ulteriori opportunità relative alla cessione del credito e agli incentivi per l’acquisto delle case.

In dettaglio, con il provvedimento 08/06/2017 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (allegato in pdf per pronta consultazione), viene offerta la possibilità di cedere il credito d’imposta pari alla detrazione spettante dall’imposta sui redditi. La detrazione, si ricorda, può giungere sino all’85% delle spese sostenute.

Inoltre, con l’art. 46-quater introdotto dalla cd. Manovrina (approvata definitivamente con la L. 21/6/2017, n. 96), nelle zone sismiche 1 (ossia nelle zone a maggior rischio) le imprese potranno demolire e ricostruire gli edifici e, in caso di rivendita degli appartamenti entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, usufruiranno anch’esse della detrazione d’imposta fino all'85% del prezzo di vendita.

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https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/63-i-sismabonus-e-la-necessita-della-prevenzione

https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/68-linee-guida-mit-per-i-sismabonus

https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/74-sismabonus-apertura-anche-ai-geometri

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Mercoledì, 01 Marzo 2017 15:02

Linee Guida MIT per i sismabonus

Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché per le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Stabilità 2017 (art. 1, comma 2, L. 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato modificato l’art. 16, comma 1-quater, D.L. n. 63/2013, conv. con modif. in L. 90/2013, cfr. link in calce).

Le Linee Guida, costituiscono l’Allegato A) al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 (qui allegato in PDF, unitamente alle Linee Guida per comodità di consultazione) e forniscono gli strumenti operativi per la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni.

Vengono definite n. 8 Classi di Rischio, con rischio crescente dalla lettera “A+” alla lettera “G”, con la possibilità di determinare la classe di appartenenza di un edificio mediante due metodi alternativi, l'uno convenzionale e l'altro semplificato (con un ambito applicativo limitato, come precisato nelle Linee Guida).

Il metodo convenzionale è concettualmente applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, è basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle vigenti Norme Tecniche (di cui al D.M. 14/1/2008) e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione sia nello stato di fatto in cui si trova, sia nello stato conseguente all'eventuale intervento.

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell'edificioed è indicato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura; può essere utilizzato per una valutazione preliminare indicativa, ovvero per valutare, limitatamente agli edifici in muratura, la classe di rischio in relazione all'adozione di interventi di tipo locale.

Come indicato nelle Linee Guida, al cui dettaglio si rinvia, per determinare la classe di rischio si fa riferimento a due parametri: (1) la Perdita Annuale Media attesa (PAM) che considera le perdite economiche associate ai danni agli elementi, strutturali e non, e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell'edificio privo del suo contenuto; (2) l'indice di sicurezza (IS-V) della struttura, meglio noto ai tecnici con la denominazione di "Indice di Rischio."

Per quanto stabilito nel D.M. 58/2017 (art. 3) l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionistiincaricati della progettazione strutturale, Direzione Lavori delle strutture e del collaudo statico, che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura (secondo le competenze di cui al D.P.R. 5/6/2001, n. 328) ed iscritti agli Ordini professionali di appartenenza.

In particolare:

  1. il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico edilizia) e dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 14/1/2008, assevera secondo i contenuti delle Linee Guida allegate al D.M. 58/2017, sia la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento progettato per la riduzione del rischio sismico, sia la classe di rischio conseguibile con l'esecuzione dell'intervento. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, con la detta asseverazione viene allegato alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentare allo sportello unico competente di cui all'art. 5 del Testo Unico edilizia (per la SCIA cfr. link in calce).

  2. L’asseverazione è effettuata dal progettista secondo la scheda, elaborata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed allegata sotto la lettera B) al D.M. 58/2017 (qui allegato in pdf per pronta consultazione).

  3. All'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali, Il D.L. ed il collaudatore statico (ove nominato per legge) in sede di collaudo, attestano per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato dal progettista e depositato allo sportello unico.

  4. Il progetto asseverato e le attestazioni del D.L. e collaudatore statico, sono consegnate in copia al committente per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63 del 2013, come da ultimo modificato dalla Legge di Stabilità 2017.

    La disciplina di cui al D.M. 58/2017 è in vigore dal 1° marzo 2017.

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    https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/63-i-sismabonus-e-la-necessita-della-prevenzione

    https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/65-scia-unica-la-guida-alle-novita-dei-decreti-126-e-222-del-2016-di-attuazione-della-riforma-madia-della-p-a

 

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Gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nel Lazio ed i successivi episodi che hanno colpito anche le Marche e l’Umbria hanno nuovamente evidenziato come il territorio italiano sia caratterizzato da un rischio sismico medio-alto, che ha causato numerose vittime e consistenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato delle aree interessate, come pure al sistema economico – produttivo ed ai beni culturali, incluse le chiese, che costituiscono il patrimonio identitario delle comunità colpite dal terremoto.

In particolare, il drammatico sisma che ha colpito l’Italia centrale ha dimostrato la notevole fragilità del patrimonio edilizio pubblico e privato, ma ha anche evidenziato che efficaci interventi di miglioramento sismico degli edifici consentono in primo luogo di salvaguardare la vita delle persone e, il più delle volte, anche gli edifici, che seppur danneggiati dal terremoto, rimangono comunque integri.

Ciò impone in maniera ormai non più rinviabile di attuare una concreta e capillare politica di prevenzione finalizzata al miglioramento sismico degli edifici, anche in considerazione della frequenza con la quale gli eventi sismici si sono verificati negli ultimi anni (in media, uno ogni quattro anni!!).

Le misure della Legge di stabilità 2017: i sismabonus

A prescindere dalle misure specifiche sul terremoto del 24 agosto 2016 (approvate in via definitiva con la L. 15/12/2016, n. 229 di conversione con modifiche del D.L. n. 189/2016), la Legge di stabilità 2017 (L. 11/12/2016, n. 232, in S.O. n. 57 alla G.U. 21/12/2016, n. 297), ha ampliato i benefici fiscali già previsti per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 (a maggior rischio sismico: in sostanza i comuni della dorsale appenninica) e li ha estesi anche agli edifici ricadenti in zona sismica 3 (a minor rischio sismico, come ad es. buona parte del territorio di Roma), pure interessati dagli ultimi eventi sismici.

In particolare, l’art. 1, commi 2 e 3 della Legge di Stabilità 2017 (che ha sostituito l’art. 16, co. 1 bis D.L. 63/2013, conv. con modif. in L. 90/2013) prevede una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1°/1/2017 al 31/12/2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi all’adozione di misure antisismiche (di cui all'art. 16 bis, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, “TUIR”[1]), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/2003[2], riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La detrazione, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, è suddivisa in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è stata sostenuta la spesa ed in quelli successivi. Quando gli interventi in esame consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Inoltre sono state previste le seguenti ulteriori agevolazioni (commi 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies aggiunti al citato art. 16 D.L. n. 63/2013):

  • applicazione (a decorrere dal 1°/1/2017 e fino al 31/12/2021) delle disposizioni sopra riportate anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'Ord. PCM n. 3274/2003;

  • incremento della detrazione dall'imposta nella misura del 70% della spesa sostenuta, quando dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 D.L. 63/2013 (come sostituiti/introdotti dalla Legge di Stabilità 2017) derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

  • incremento della detrazione spettante (nella misura dell'80%), quando dagli interventi derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori(ad es. da 1 a 3);

  • ulteriore incremento della detrazione spettante quando i detti interventi con cui si riduce il rischio sismico siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. In tal caso le detrazioni dall'imposta sopra riportate sono aumentate, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore ad € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

  • determinazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28/2/2017 (sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici) delle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati[3].

E’ stato, altresì, opportunamente precisato (mediante l’inserimento del co. 1 sexies all’art. 16 D.L. 63/2013), che a decorrere dal 1°/1/2017, tra le spese detraibili per la realizzazione dei citati interventi (di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 D.L. 63/2013) rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Ai sensi dell’art. 1, co. 3 della Legge di Stabilità, le detrazioni soprarichiamate (di cui all’art. 16, co. 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. n. 63/2013 come modificato dalla Legge di Stabilità 2017) non sono cumulabili con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

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Si rileva che un’ulteriore opportunità, nella condivisibile finalità di favorire gli interventi e rendere effettiva la prevenzione antisismica, è costituita dalla possibilità per i beneficiari di cedere il credito costituito dalle detrazioni.

Difatti, a decorrere dal 1°/1/2017, secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la sola cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Le modalità di attuazione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.

***

Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di cui un’anticipazione specifica per il terremoto di Amatrice è già stata adottata il 27.12.2016 (si allega il decreto in pdf per pronta consultazione), può farsi ancora utile riferimento, ai seguenti provvedimenti:

(i)      D.M. Infrastrutture del 14/1/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nel S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29 e, segnatamente, al Capitolo 8 “Costruzioni esistenti”;

(ii)     circolare ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 2 febbraio 2009, n. 617/CSLPP, “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”, pubblicata nel S.O. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2009, n. 47 e, segnatamente, nei relativi capitoli esplicativi “C8. Costruzioni esistenti”, “CA - Allegato A alle norme tecniche per le costruzioni: pericolosità sismica”, C8A “(Appendice al Cap. C8)” e C8A.5. “Criteri per gli interventi di consolidamento di edifici in muratura”[4].

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[1]Art. 16-bis, co. 1, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986, “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”: OMISSIS i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari OMISSIS”;

[2] Pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

[3] Sul punto si riporta uno stralcio della notizia pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio dei Lavori Pubblici: “il 22 dicembre 2016 la Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che approva la revisione delle Norme tecniche per le Costruzioni. L’intesa è stata raggiunta dopo una approfondita istruttoria tecnica fra le strutture centrali interessate (Consiglio Superiore dei LL.PP, Corpo Nazionale dei VV.F. e Dipartimento per la Protezione Civile) e le rappresentanze tecniche delle Regioni ed Enti Locali.

Omissis

Le norme tecniche disciplinano le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio Italiano, in continuità con le vigenti norme di cui al D.M. 14.01.2008 ed in piena armonizzazione con le disposizioni comunitarie di settore (Eurocodici, Regolamento (UE) n. 305/2011, etc.), introducendo alcuni importanti elementi di innovazione, soprattutto per le costruzioni in zona sismica e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.Dette norme tecniche rappresentano il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto (c.d. “sismabonus”), delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale…..”.

[4] Il testo integrale della circolare, di cui si riporta la sola premessa, è disponibile nel link posto al termine della presente nota. Pur nella consapevolezza che questa circolare, al pari delle altre, non costituisce fonte di diritto si ritiene quindi necessario darne evidenza attesa la sua generale applicazione tra gli operatori del settore.

“Condecretoministeriale14gennaio2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, sono state approvate le«Nuove norme tecniche per le costruzioni», testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione ,l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire,per stabiliti livelli di sicurezza,la pubblica incolumità”.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-26&atto.codiceRedazionale=09A01318&elenco30giorni=false

 

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