Avv Saraceni

Avv Saraceni

Il 20 maggio 2017 sono entrate in vigore come noto le modifiche introdotte nel Codice dei Contratti Pubblici dal c.d. Correttivo (D. Lgs. 19/04/2017 n.56), con il quale sono stati apportati gli aggiustamenti resi necessari dalle esigenze manifestatesi nel primo anno di operatività del Codice.

Le slides allegate in calce riassumono le principali modifiche. Da segnalare in particolare:

  • le definizioni (re)introdotte, tra cui quelle dei Lavori di categoria prevalente e di categoria scorporabile, di Manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle relative alla programmazione dei lavori e dei servizi;

  • le deroghe (transitoria e a regime) al divieto di appalto integrato;

  • le novità in materia di progettazione e di verifica della stessa (con la precisazione all’art. 26, co. 2, del momento in cui deve essere fatta la verifica in caso di appalto integrato);

  • la riduzione della cauzione provvisoria per le PMI (vd. definizione art. 3 del Codice) introdotta nell’art. 93, co. 7 del D. Lgs. 50/2016 (riduzione applicabile anche alla cauzione definitiva in virtù del rinvio di cui all’art. 103, comma 1, ult. periodo del D.Lgs. 50/2016);

  • il soccorso istruttorio (semplificato e NON più a pagamento) ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice (così come modificato dal correttivo);

  • Le procedure di affidamento con le novità in tema di sottosoglia ai sensi dell’art. 32, comma 1 e dell’art. 36, comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (per gli appalti di importo inferiore a 40.000,00 euro: a) possibilità di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente, senza necessità di specifica motivazione ed anche senza la preventiva consultazione di due o più operatori economici (come invece in precedenza previsto dall’ANAC, nelle Linee Guida n. 1 e n. 4); b) precisazione dei contenuti minimi dell'atto (come già indicato dall’ANAC nelle Linee Guida n. 4) con l’indicazione in modo semplificato di: oggetto dell’affidamento, importo, fornitore, ragioni della scelta e possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale, nonché di quelli tecnico-professionali, ove richiesti; c) affidamento con il criterio del prezzo più basso; d) facoltà per la stazione appaltante di non richiedere la cauzione provvisoria;

  • Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: a) tetto massimo del 30% al punteggio attribuibile all'elemento prezzo; b) impossibilità di attribuire punteggio all'offerta di opere aggiuntive rispetto al progetto esecutivo a base di gara;

  • Necessaria conoscibilità degli atti e della motivazione ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione con il rito “super accelerato” di cui all’art. 120, comma 2 bis del Codice processo amministrativo;

  • Subappalto: a) resta fermo il limite del 30% del valore complessivo del contratto; b) ampliato l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori; c) obbligo della stazione appaltante, negli appalti sottosoglia, di indicare nel bando modalità e tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione per l’appaltatore e i subappaltatori;

  • Collaudo: possibilità di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal D.L.;

  • Incentivi per le funzioni tecniche (art. 113, co. 2 Codice): precisazioni circa la determinazione del Fondo e l’applicazione anche agli appalti relativi a servizi o forniture.

  • Pagamenti (art. 113 bis Codice) : termini per emissione del certificato di pagamento (45 giorni dall’adozione del SAL) e termini e condizioni per il saldo; quantificazione delle penali (0,3 per mille – 1 per mille), massimo 10% importo netto del contratto.

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Il documento unico di regolarità contributiva – DURC è divenuto, ormai, un ospite ricorrente delle pagine di questo sito.

Da ultimo, ci eravamo occupati della posizione assunta dall’INPS sui rapporti tra la definizione agevolata delle controversie con gli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle) ed il D.M. 30/01/2015 in tema di DURC. Nel messaggio n. 824 del 24/02/2017, infatti, l’INPS aveva affermato che per l'attestazione della regolarità contributiva non fosse sufficiente la presentazione della domanda di definizione agevolata agli agenti della riscossione, ma che fosse invece necessario l’accoglimento della domanda, unitamente al pagamento almeno la prima rata (https://www.sonoingara.it/sicurezza/item/69-durc-ulteriori-chiarimenti-inps-controlli-casse-edili-regolarita-durc-e-rottamazione-cartelle).

Oggi, invece il legislatore con la cd. Manovrina (vd. art. 54, D.L. n. 50 del 24/4/2017, qui allegato, approvato definitivamente con la legge 21/06/2017, n. 96) ha superato la detta posizione espressa dall’INPS, affermando in sostanza che, dal 24/4/2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017), per il rilascio del DURC è sufficiente la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata per i debiti contributivi da parte del contribuente. Nel caso di inadempimento all’obbligo di pagamento (mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute), tutti i DURC rilasciati successivamente alla presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dovranno essere annullati con efficacia retroattiva. Al riguardo, l’Agente della riscossione, ha l’obbligo di comunicare agli Enti coinvolti il regolare versamento delle rate accordate al contribuente in sede di definizione agevolata, per consentire ai detti Enti di effettuare i conseguenti annullamenti (così, relazione governativa al disegno di legge di conversione, A.C. n. 4444).

In attuazione del citato art. 54 gli Enti previdenziali, quasi contestualmente, hanno fornito indicazioni per dare piena operatività alla novella legislativa. Sul punto, si rinvia quindi alla circolare INAIL n. 18 del 28/04/2017 (qui allegata in pdf) e alla circolare INPS n. 80 del 02/05/2017 (qui allegata in pdf).

Si deve, per altri versi, evidenziare che l’intervento del legislatore e le precisazioni dell’INAIL e dell’INPS sono limitati ad aspetti specifici, permanendo quindi alcune perplessità sulle posizioni giurisprudenziali che, come si avrà modo di vedere, non appaiono del tutto coerenti con le disposizioni del Decreto interministeriale del 30/01/2015 in tema di regolarizzazione del documento di regolarità contributiva.

Infatti, l’art. 4 del Decreto Interministeriale prevede l’invito a regolarizzare la posizione contributiva dell’interessato (cd. preavviso di rigetto) che può, appunto, normalizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica. Durante questo periodo, gli Istituti previdenziali non possono dichiarare l’irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione della verifica che, altrimenti, attesterebbe una situazione – il mancato versamento delle somme dovute – non corrispondente alla realtà. In pendenza del preavviso di rigetto, poi, non possono essere effettuate ulteriori verifiche da parte degli Enti previdenziali.

Se questa è la disposizione di carattere generale sul preavviso di rigetto, quindi, non è dato comprendere la ragione dell’assunto giurisprudenziale (cfr., in mero ordine cronologico, Corte di Cassazione, sez. un., 29/03/2017 n. 8117, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni Riunite, parere 19/10/2016, n. 1063/2016 e Cons. Stato, Ad. Plen., 29/02/2016, n. 5) secondo cui: (i) l’invito alla regolarizzazione può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al DURC chiesto dall’impresa e non anche al DURC richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione; (ii) la regolarità contributiva deve sussistere per tutta la durata della procedura e che, dovendo il DURC essere acquisito d’ufficio, è inapplicabile a detta acquisizione il procedimento di regolarizzazione.

Infatti, atteso che il DURC assume carattere definitivo solo dopo lo svolgimento di questa procedura in contraddittorio con l’impresa ai sensi del D.I. 30/01/2015 e che lo stesso può essere liberamente consultato dalle Pubbliche amministrazioni nello svolgimento delle procedure di gara (cfr. decreto interministeriale 30/01/2015, cit.), non è dato comprendere appieno la base normativa del divieto giurisprudenziale per le Stazioni appaltanti di rimettere (temporaneamente) in termini l’impresa interessata.

Del resto, lo stesso art. 80, comma 4, D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 stabilisce che il divieto di partecipazione ad una procedura d’appalto non opera “quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande”, senza stabilire alcuna esplicita preclusione durante il periodo del contraddittorio previsto dall’art. 4, decreto interministeriale sul DURC. Non si tratta, infatti, di violare il principio della “par condicio” dei concorrenti che hanno osservato le regole del bando bensì di consentire, nel ristretto termine di 15 giorni, al concorrente “potenzialmente irregolare” di sanare la propria posizione contributiva nei confronti degli enti previdenziali valendosi dell’art. 4, citato decreto interministeriale.

Dunque, con l’approvazione definitiva della Manovrina, non è stata sfruttata l’opportunità di fare chiarezza sul tema né è stato superato un orientamento giurisprudenziale non pienamente condivisibile.

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Venerdì, 23 Giugno 2017 10:32

Urbanistica vs. Commercio. Chi prevale?

1. Il titolo, che evoca scenari sportivi, intende richiamare l’attenzione sui rapporti tra pianificazione urbanistica e pianificazione commerciale. Si tratta di un tema assai noto su cui sono stati versati fiumi di inchiostro e che, anche alla luce della cd. Direttiva Bolkestein (recepita nel nostro ordinamento con D. Lgs. 26/03/2010, n. 59) e della cd. SCIA2 (approvata con d.lgs. 22/11/2016, n. 222), è tornato di recente all’attenzione pure dei non addetti ai lavori. Il rapporto tra queste due tipologie di pianificazione viene affrontato nuovamente dal Consiglio di Stato che, con sentenza della sezione IV, 06/06/2017, n. 2699 (allegata in pdf per pronta consultazione), fornisce utili spunti per chiunque (commerciante, cittadino, operatore della P.A.) abbia a che fare con tali materie.

2. Il caso trae origine da una variante urbanistica in un Comune dell’Emilia-Romagna che, in estrema sintesi, consentiva in un determinato comparto l’introduzione di nuove strutture di vendita “medio grandi” di prodotti alimentari solo in caso di “ampliamento di analoga struttura medio piccola già esistente”. Tale limitazione era motivata dall’intento di “preservare il tessuto commerciale alimentare esistente, formato da tanti piccoli esercizi di vicinato, dalla creazione di nuove medie strutture di vendita”.

La differenza rispetto al regime urbanistico previgente, con la sopravvenuta impossibilità di inserire nel medesimo comparto nuove strutture di vendita “medio grandi” di prodotti non alimentari (come, invece, ammesso in altro comparto limitrofo), induceva un proprietario dapprima a presentare osservazioni generiche nell’ambito del procedimento di variante e, successivamente, ad impugnare al Tar Emilia-Romagna, sede di Parma, la delibera comunale di approvazione della variante “lamentando sostanzialmente che il Comune non avrebbe consentito, relativamente all’ambito in cui ricade il fondo di proprietà, l’apertura di nuove strutture di vendita di generi non alimentari”.

Il Tar Parma, con sentenza della I sezione 04/08/2016, n. 127, dichiarava inammissibile il ricorso presentato dal privato che proponeva appello al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, pur confermando con diverse motivazioni la citata sentenza del Tar, Parma, sez. I, n. 127/2016, ha avuto modo di chiarire alcuni aspetti che vanno ben al di là del caso deciso.

In primo luogo, la sentenza n. 2699/2017 della IV sezione del Consiglio di Stato afferma che non può definirsi contraddittoria la scelta di distinguere tra comparti contigui in cui consentire, da un lato, la possibilità di inserire nuove attività commerciali alimentari e, dall’altro, di escluderla per nuove attività commerciali non alimentari.

Infatti, la dichiarata intenzione comunale di “salvaguardare le attività di vicinato del centro del capoluogo” legittima una diversa disciplina urbanistica tra due comparti (e, va aggiunto, l’esclusione di prodotti non alimentari nel primo dei comparti) anche perché “la sola vicinanza tra loro non può essere motivo ostativo alle scelte pianificatorie dell’Amministrazione”.

Né, precisa in secondo luogo la sentenza del Consiglio di Stato, tali diverse scelte sono affette da “errori di fatto, abnormi illogicità, violazioni procedurali ovvero che, per quanto riguarda la destinazione di specifiche aree, risultino confliggenti con particolari situazioni che abbiano ingenerato affidamenti e aspettative qualificate (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 28/09/2016, n. 4022)”. Si tratta, infatti, di una diversa tipologia di aree: “quella in cui ricade la proprietà dell’appellante è stata sempre adibita ad attività aziendali di edilizia, arredamenti, mobili ed è satura… . L’altra” [ossia quella in cui, con la variante, era stato consentito l’inserimento di nuove strutture di vendita medio grandi] “è invece un’area di espansione”.

Da qui, la conferma della legittimità della variante urbanistica anche con riferimento alle disposizioni in materia di libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali e, in particolare, all’art. 31, decreto-legge 06.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22/12/2011, n. 214 su cui si sofferma la sentenza n. 2699/2017 della IV sezione del Consiglio di Stato. Secondo l’interpretazione fornitane nella sentenza, infatti, l’art. 31 del decreto-legge n. 201/2011 consente ai Comuni di operare scelte di pianificazione al fine di garantire un corretto insediamento delle strutture di vendita con riferimento anche agli aspetti connessi all’ambiente urbano, per cui rimane valido il principio già elaborato in giurisprudenza secondo il quale “le prescrizioni contenute nei piani urbanistici, infatti, rispondendo all'esigenza di assicurare un ordinato assetto del territorio, possono porre limiti agli insediamenti degli esercizi commerciali e dunque alla libertà di iniziativa economica. La diversità degli interessi pubblici tutelati impedisce di attribuire in astratto prevalenza, come sostenuto dall’appellante, alle norme in materia commerciale rispetto al piano urbanistico (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10/04/2012, n. 2060)”.

3. Come anticipato all’inizio del presente contributo, quindi, è evidente come il tema presenti delle rilevanti implicazioni pratiche (basti pensare al rapporto tra tutela dei valori storico-artistici e tutela dell’iniziativa economica privata, entrambe previste costituzionalmente) ed è noto come lo stesso sia stato oggetto anche di successive iniziative legislative.

L’art. 1, comma 4, d.lgs. 25/11/2016, n. 222 (cd. SCIA2), infatti, prevede la possibilità per il Comune, d’intesa con la Regione e sentita la competente Soprintendenza statale, di delimitare zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico o paesaggistico, in cui “è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 26/03/2010 n. 59, l’esercizio di una o più attività del decreto” [n. 222/2016] “individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”.

Se l’obiettivo della disposizione è chiaro, evitare che attività commerciali o altre attività indicate nella tabella A del d.lgs. 222/2016 possano essere realizzate in aree in cui deve prevalere la tutela degli interessi prioritari costituzionalmente garantiti ex art. 9 Cost., non è altrettanto chiaro quale sia il rapporto con l’art. 52, d.lgs. 22/01/2004, n. 42 (cd. Codice Urbani) che anticipava siffatta tutela limitatamente al settore del commercio.

Giova sul punto ricordare, infatti, che l’art. 52, d.lgs. 42/2004 sul cd. decoro urbano è stato già oggetto di un intervento della Corte costituzionale che, con sentenza 09/07/2015, n. 140, ha dichiarato illegittimo tale articolo nella parte in cui non prevedeva l’intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni per l’adozione di determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché il rilascio di concessioni di occupazione di suolo pubblico (cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 19/04/2017, n. 1816, relativamente alla modifica dell’assetto del mercato tradizionale di San Lorenzo in Firenze o, per usare le parole della sentenza, alla “parziale ridefinizione del perimetro mercatale”).

Oggi, salvo futuri orientamenti giurisprudenziali sulla nuova disposizione dell’art. 1, comma 4, d.lgs. 222/2016 (implicitamente fatta salva dall’art. 15, d.P.R. 13/02/2017, n. 31 sull’autorizzazione paesaggistica semplificata), è lecito affermare che le forme di tutela dell’art. 52, d.lgs. 42/2004 costituiscano lo scopo ultimo delle limitazioni previste nell’art. 1, comma 4, cit. in maniera non dissimile da quanto indicato nell’art. 31, decreto-legge n. 201/2011 cit..

Inoltre, sotto un profilo più strettamente procedimentale, queste limitazioni devono essere oggetto di separate intese inter-istituzionali tra Comune e Regione, con il coinvolgimento in sede consultiva degli organi periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ex art. 1, comma 4, d.lgs. 222/2016, debitamente notiziate ed oggetto di specifico apporto partecipativo dei soggetti potenzialmente incisi da tali limitazioni.

L’oggetto di tale intesa trova il suo fondamento, quindi, nell’art. 15, legge 07/08/1990, n. 241 e vede come capofila il Comune.

Tale intesa, sulla falsariga del punto 3.1 “Regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche” della direttiva ministeriale 10/10/2012 “Esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale” (in G.U. 09/11/2012, n. 262), si deve trasporre in deliberazioni che, valorizzando i compiti degli enti territoriali afferenti alla tutela del patrimonio storico-artistico (cfr.Cons. Stato, sez. VI, 07/05/2015, n. 2302), individuino zone di divieto assoluto in ragione di tali interessi super-primari o, in determinati casi, zone in cui deve essere conseguita l’autorizzazione espressa di cui all’art. 15, d.lgs. 59/2010 con cui è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Bolkestein.

Sapranno i Comuni e gli altri soggetti (Stato e Regione) affrontare queste ed altre sfide poste da un ordinamento sempre più stratificato? Ai posteri l’ardua sentenza

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Mercoledì, 29 Marzo 2017 16:28

Sismabonus: apertura anche ai geometri?

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il Decreto n. 65 del 7 marzo 2017 (allegato in PDF per pronta consultazione), ha modificato il precedente Decreto n. 58 del 28 febbraio 2017 (cd. Sismabonus) di cui si è dato conto nel precedente contributo disponibile al link in calce.

In sintesi, modificando l’art. 3, co. 1, D.M. n. 58/2017, si è stabilito che l’asseverazione, cardine dell’intera sistema, è rimessa ai “professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali e iscritti ai relativi Ordini o collegi professionali di appartenenza”. Sono stati poi sostituiti anche gli allegati A) e B) del precedente D.M. 58/2017 (anch’essi allegati in PDF nella versione aggiornata per pronta consultazione), eliminando qualsiasi riferimento ai soli ingegneri e architetti.

Benché gli organi di stampa specializzati, abbiano parlato di estensione delle asseverazioni ai geometri deve, tuttavia, ribadirsi che la loro possibilità di essere interpellati per le pratiche in oggetto sia ancora limitata alle “rispettive competenze professionali” ossia solo per le modeste costruzioni civili di cui all’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra).

Dunque, occorrerà far riferimento alla giurisprudenza che, anche di recente (cfr. C. Stato, sez. IV, 14 marzo 2013, n. 1526), ha affermato che “non tutte le opere edilizie con impiego di cemento armato sono precluse alla progettazione dei geometri, ma solo quelle in cui, in relazione alla loro destinazione, il predetto impiego possa comportare pericolo per l’incolumità delle persone, il che tendenzialmente avviene per le costruzioni destinate a civile abitazione e progettate su più piani, con struttura portante in cemento armato, comunque destinata all’abitazione delle persone, intervento che deve ritenersi riservato ai tecnici laureati, ingegneri ed architetti”. A rigore, quindi, le pratiche relative ad opere che non rientrino in tali casistiche, attesa la giurisprudenza sin qui formatasi, non potranno essere asseverate dai geometri.

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https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/68-linee-guida-mit-per-i-sismabonus

Con il D.P.C.M. del 24/11/2016(in G. U. n. 25 del 31/01/2017, entrato in vigore il 15/02/2017), è stato modificato il D.P.C.M.18/04/2013 recante “modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (cd.“White list”).

Le modifiche apportate sono state determinate dalla necessità di adeguare l’originario testo del D.P.C.M. 18/04/2013alle nuove disposizioni recate dai commi 52 e 52 bis, art. 1 della L. 190/2012 (cd. L. Anticorruzione), a loro volta introdotte dall’art. 29 del D.L. n. 90/2014 (conv. con modif. in L. 114/2014).

Per maggior dettaglio e per il testo dei citati provvedimenti, si rinvia alla scheda di cui al Link sottostante:

https://www.sonoingara.it/component/k2/item/72-white-list-le-novita-in-vigore-da-meta-febbraio

 

 

 

Con il D.P.C.M. del 24/11/2016(in G. U. n. 25 del 31/01/2017, entrato in vigore il 15/02/2017), è stato modificato il D.P.C.M.18/04/2013 recante “modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (cd.“White list”).

Le modifiche apportate sono state determinate dalla necessità di adeguare l’originario testo del D.P.C.M. 18/04/2013alle nuove disposizioni recate dai commi 52 e 52 bis, art. 1 della L. 190/2012 (cd. L. Anticorruzione), a loro volta introdotte dall’art. 29 del D.L. n. 90/2014 (conv. con modif. in L. 114/2014).

In estrema sintesi, tali commi prevedono per i settori cd. sensibili (maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa che, individuati dalla legge, sono di seguito indicati) quanto segue:

  • le verifiche antimafia sono effettuate obbligatoriamente dalle Amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 83, co. 1 e 2 del Codice antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) mediante la consultazione, anche in via telematica, della white list istituita presso ogni Prefettura, che effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei tentativi di infiltrazione mafiosa in capo alle imprese iscritte e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco;

  • l’applicazione dell'art. 92, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 159/2011, per i termini di rilascio delle informative (30 gg. o 45 gg. in caso di verifiche di particolare complessità) ela possibilità di procedere anche in assenza dell’informazione antimafia, decorso il termine per il rilascio ovvero immediatamente, nei casi di urgenza, sotto condizione risolutiva;

  • l'iscrizione nella white list (originariamente volontaria) tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.

Si ricorda che sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività: a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporto per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri (cfr. art. 1, comma 53, L. 190/2012).

Va rilevato preliminarmente che le modifiche apportate dal D.P.C.M. 24/11/2016 costituiscono in sostanza il riconoscimento normativo delle indicazioni già fornite dal Ministero dell’Interno con l’avviso ministeriale del 23/03/2016, prot. 0025954 (qui allegato per comodità di consultazione), nelle more dell’adeguamento al D.P.C.M. 18/04/2013[1].

In particolare, il nuovo comma 2 dell’art. 2 D.P.C.M. 18/04/2013 ribadisce che, nei settori cd. sensibili soprarichiamati, la stipula, l’approvazione o l’autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici sono subordinati all’assenza di: a)una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia; b) eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia.

Inoltre, con l’introduzione del nuovo art. 3-bis nel D.P.C.M. 18/04/2013, rubricato “Obblighi dei soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2 del Codice antimafia” viene: a) confermata la preventiva consultazione della BDNA come modalità obbligatoria per procedere alla sottoscrizione, all’approvazione o all’autorizzazione di contratti e subcontratti e ciò indipendentemente dal loro valore; b)stabilito che, per i soggetti non (ancora) censiti nella BDNA e che abbiano presentato domanda d’iscrizione nelle cd. white list, “si osservano le disposizioni di cui all’art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia”con la ribadita possibilità, quindi, di sottoscrivere contratti o autorizzare subcontratti con tali imprese e l’obbligo di revocare le autorizzazioni e le concessioni o di recedere dai contratti, in caso di sopravvenuto diniego di iscrizione; c) previsto che le Amministrazioni ed i soggetti ad esse assimilati ed i contraenti generali acquisiscano, tramite consultazione della white list, la documentazione antimafia anche per attività diverse da quelle per le quali l’iscrizione nella lista è stata disposta, permanendo le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale; d) previsto che le Amministrazioni ed i soggetti ad esse assimilati ed i contraenti generali debbano comunicare, per via telematica, alla Prefettura competente gli estremi identificativi delle imprese nei cui confronti hanno acquisito la documentazione antimafia attraverso la consultazione dell'elenco.

Infine, attraverso la sostituzione dell’art. 7, co. 1, d.P.C.M. 18/04/2013, sono state riprodotte le previsioni dell’art. 1, co. 52 e 52-bis L. n. 190/2012, circa l’equipollenza tra iscrizione nelle white list e comunicazioni/informazioni antimafia liberatorie e la possibilità per le imprese iscritte nelle white list di operare anche in settori diversi da quelli cd. sensibili.

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Si allegano per comodità di consultazione, il testo in PDF del D.P.C.M. 18/04/2013 aggiornato con le modifiche, nonché la Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/119/20(5) IV parte del 10 febbraio 2017.

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[1]Si ricorda che l’avviso ministeriale, in risposta all’interpello di una Prefettura circa la cessazione (alla data del 7/1/2016) del regime transitorio delle cd. white list nei settori a rischio e i rapporti con la Banca dati nazionale antimafia (cd. BDNA) di cui al d.P.C.M. 18/04/2013, aveva affermato la possibilità, per le imprese che avevano presentato la sola domanda di iscrizione alle cd. white list, di continuare ad essere affidatarie o subaffidatarie di contratti in tali settori anche dopo il 7/1/2016. Ciò al fine di evitare un pregiudizio all’impresa che, per causa ad essa non imputabile (la mancata conclusione del procedimento d’iscrizione), si fosse trovata nell’impossibilità di procedere alla conclusione del contratto con la P.A.

Ciò ferma restando la decorrenza dei termini di cui all’art. 92, co. 2 e 3 del Codice Antimafia , dal momento della consultazionedella BDNA nei confronti dell’impresa interessata (ai sensi dell’art. 1, co. 52 L. 190/2012), con la possibilità quindi di sottoscrivere contratti o autorizzare subcontratti con tale impresa, “fatte salve le cautele di legge previste in caso di successivo diniego dell’iscrizione”.

E’ iniziato in Parlamento l’esame dello schema del decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici approvato con D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (il “Codice”).

Il 6 marzo 2017, infatti, il Ministro per i rapporti con il parlamento ha trasmesso alla Presidenza della Camera lo “schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” (“Correttivo”).

Attese le criticità riscontrate in sede di prima applicazione del Codice, il Governo ha quindi predisposto il detto Correttivo, nell’esercizio della facoltà prevista dalla Legge Delega (L. 11/2016, art. 1, co.8) di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del Codice, disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla Legge Delega e della procedura ivi prevista (al comma 3).

Il testo del decreto correttivo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo scorso 23 febbraio 2017, ed inviato per l’acquisizione dei previsti pareri, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche al Consiglio di Stato, ed alla Conferenza unificata di cui all’art. 8 D. Lgs. 281/1997.

Come si legge nella relazione illustrativa “le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l'impianto normativo senza intaccarlo con lo scopo di migliorarne l'omogeneità, la chiarezza e l'adeguatezza in modo da perseguire efficacemente l'obiettivo dello sviluppo del settore che la stessa legge delega si era prefissata”.

Nell’impossibilità di dar conto delle singole modifiche (essendo costituito il Correttivo di 121 articoli), si ritiene qui solo opportuno evidenziare, attesa la portata della modifica, che è stata integralmente riscritta (con l’art. 49 del Correttivo) la disciplina del soccorso istruttorio a pagamento (prevista dall’art. 83, co. 9 D. Lgs. 50/2016), eliminandone l’onerosità, al fine di superare il contrasto di tale previsione con le direttive europee, che non prevedono (né prevedevano in passato) che l’operatore economico dovesse pagare alcunché per poter regolarizzare la documentazione presentata per la partecipazione alle procedure di affidamento di appalti e concessioni pubblici.

Si rammenta al riguardo che il Tar Lazio sez. III (Ord. 3 ottobre 2016 n. 10012) ha rimesso alla Corte di giustizia europea la questione pregiudiziale riguardante la compatibilità della disciplina nazionale in tema di onerosità del soccorso istruttorio (già previsto dall'art. 38, co. 2 bis, D. Lgs. 163/06 ed attualmente dall'art. 83 del Nuovo Codice) prospettandone il possibile contrasto, con gli artt. 45 e 51 Dir. 2004/18/CE e con i noti principi di massima concorrenza, proporzionalità, parità di trattamento e non discriminazione in materia di procedure per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.

Per il dettaglio delle numerose modifiche, si rinvia alla lettura degli articoli del Codice, nel testo coordinato con le modifiche del Correttivo (qui allegato in PDF per comodità di consultazione) e per ulteriori approfondimenti al link di seguito indicato ove sono reperibili ulteriori documenti di interesse (Analisi tecnica normativa, c.d. ATN; l’Analisi di impatto della regolamentazione, c.d. AIR etc.)

http://www.camera.it/leg17/682?atto=397&tipoAtto=Atto&leg=17&tab=2#inizio

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Le novità del Decreto Interministeriale del 23/02/2016 (in vigore dal 4/11/2016) sul DURC, sono già state esaminate nel contributo pubblicato sul sito al seguente link https://www.sonoingara.it/sicurezza/item/52-durc-istruzioni-inail-e-min-lav, cui si rinvia.

Successivamente, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’applicazione del detto decreto interministeriale, con la circolare n. 17 del 30/01/2017 e con il messaggio n. 824 del 24/02/2017.

Per maggior dettaglio e per il testo dei citati provvedimenti, si rinvia alla scheda di cui al Link sottostante.

https://www.sonoingara.it/sicurezza/item/69-durc-ulteriori-chiarimenti-inps-controlli-casse-edili-regolarita-durc-e-rottamazione-cartelle

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Le novità sul DURC del Decreto Interministeriale del 23/02/2016 (in vigore dal 4/11/2016), sono già state esaminate nel contributo pubblicato sul sito al seguente link https://www.sonoingara.it/sicurezza/item/52-durc-istruzioni-inail-e-min-lav, cui si rinvia.

Successivamente, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’applicazione del detto decreto interministeriale, con la circolare n. 17 del 30/01/2017 e con il messaggio n. 824 del 24/02/2017.

In primo luogo, con la Circolare n. 17 del 30/01/2017 (allegata in pdf per pronta consultazione), l’INPS ribadisce l’obbligo delle Casse Edili di effettuare i controlli su tutte le imprese che applicano il contratto collettivo di lavoro anche se le stesse non sono classificabili, ai fini previdenziali, nel settore industria o artigianato per le attività dell’edilizia.

Secondo le modifiche introdotte con il citato Decreto Interministeriale, infatti, è sufficiente che l’impresa richiedente il DURC applichi il contratto collettivo di settore e non è più necessario che la stessa sia classificata tale con il codice statistico del settore edilizio (c.s.c. 1/4.13.xx). Dalla nuova formulazione della norma conseguirà, pertanto, che tutte le richieste di DURC on line inserite sui portali di Inail e Inps saranno sempre sottoposte a verifica sui sistemi delle Case edili.

L’INPS conferma, inoltre, le indicazioni ministeriali e dell’INAIL per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

In sintesi, con il dichiarato obiettivo di consentire alle imprese di continuare a lavorare, la regolarità contributiva può essere riconosciuta anche nei confronti delle imprese per le quali gli obblighi contributivi sono scaduti prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura concorsuale. Il tutto, precisa la Circolare n. 17/2017, a prescindere dall’avvenuta insinuazione al passivo fallimentare degli Enti previdenziali.

In secondo luogo, con messaggio n. 824 del 24/02/2017 (anch’esso qui allegato in pdf per pronta consultazione), l’INPS ha fornito interessanti chiarimenti sui rapporti tra DURC e le previsioni dell’art. 6, D.L. 22/10/2016, n. 193 (conv. con modif. in L. 1/12/2016, n. 225) che disciplina la definizione agevolata (c.d. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (AdR) negli anni compresi tra il 2000 e il 2016.

In particolare, il messaggio INPS n. 824/2017 afferma che la mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione non equivale ad effetto estintivo del debito: per cui solo con il pagamento dell’importo della prima rata comunicata dall’Agente della riscossione, potrà essere attestata la regolarità contributiva ai sensi dell’art. 3, comma 2, Decreto Interministeriale.

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Mercoledì, 01 Marzo 2017 15:02

Linee Guida MIT per i sismabonus

Sono state pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché per le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati per poter usufruire dei benefici fiscali previsti dalla Legge di Stabilità 2017 (art. 1, comma 2, L. 11 dicembre 2016, n. 232, con cui è stato modificato l’art. 16, comma 1-quater, D.L. n. 63/2013, conv. con modif. in L. 90/2013, cfr. link in calce).

Le Linee Guida, costituiscono l’Allegato A) al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 (qui allegato in PDF, unitamente alle Linee Guida per comodità di consultazione) e forniscono gli strumenti operativi per la classificazione del Rischio Sismico delle costruzioni.

Vengono definite n. 8 Classi di Rischio, con rischio crescente dalla lettera “A+” alla lettera “G”, con la possibilità di determinare la classe di appartenenza di un edificio mediante due metodi alternativi, l'uno convenzionale e l'altro semplificato (con un ambito applicativo limitato, come precisato nelle Linee Guida).

Il metodo convenzionale è concettualmente applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, è basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle vigenti Norme Tecniche (di cui al D.M. 14/1/2008) e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione sia nello stato di fatto in cui si trova, sia nello stato conseguente all'eventuale intervento.

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell'edificioed è indicato per una valutazione speditiva della classe di rischio dei soli edifici in muratura; può essere utilizzato per una valutazione preliminare indicativa, ovvero per valutare, limitatamente agli edifici in muratura, la classe di rischio in relazione all'adozione di interventi di tipo locale.

Come indicato nelle Linee Guida, al cui dettaglio si rinvia, per determinare la classe di rischio si fa riferimento a due parametri: (1) la Perdita Annuale Media attesa (PAM) che considera le perdite economiche associate ai danni agli elementi, strutturali e non, e riferite al costo di ricostruzione (CR) dell'edificio privo del suo contenuto; (2) l'indice di sicurezza (IS-V) della struttura, meglio noto ai tecnici con la denominazione di "Indice di Rischio."

Per quanto stabilito nel D.M. 58/2017 (art. 3) l'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è attestata dai professionistiincaricati della progettazione strutturale, Direzione Lavori delle strutture e del collaudo statico, che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura (secondo le competenze di cui al D.P.R. 5/6/2001, n. 328) ed iscritti agli Ordini professionali di appartenenza.

In particolare:

  1. il progettista dell'intervento strutturale, ad integrazione di quanto già previsto dal D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico edilizia) e dalle Norme Tecniche di cui al D.M. 14/1/2008, assevera secondo i contenuti delle Linee Guida allegate al D.M. 58/2017, sia la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento progettato per la riduzione del rischio sismico, sia la classe di rischio conseguibile con l'esecuzione dell'intervento. Il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico, con la detta asseverazione viene allegato alla SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) da presentare allo sportello unico competente di cui all'art. 5 del Testo Unico edilizia (per la SCIA cfr. link in calce).

  2. L’asseverazione è effettuata dal progettista secondo la scheda, elaborata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed allegata sotto la lettera B) al D.M. 58/2017 (qui allegato in pdf per pronta consultazione).

  3. All'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali, Il D.L. ed il collaudatore statico (ove nominato per legge) in sede di collaudo, attestano per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto asseverato dal progettista e depositato allo sportello unico.

  4. Il progetto asseverato e le attestazioni del D.L. e collaudatore statico, sono consegnate in copia al committente per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'art. 16, comma 1-quater, del D.L. n. 63 del 2013, come da ultimo modificato dalla Legge di Stabilità 2017.

    La disciplina di cui al D.M. 58/2017 è in vigore dal 1° marzo 2017.

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    https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/63-i-sismabonus-e-la-necessita-della-prevenzione

    https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-privata/item/65-scia-unica-la-guida-alle-novita-dei-decreti-126-e-222-del-2016-di-attuazione-della-riforma-madia-della-p-a

 

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AVVERTENZA

Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

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