Avv Saraceni

Avv Saraceni

Il D. Lgs. 50/2016 precisava all’art. 83, co. 9 (nel testo precedente al D.Lgs. 56/2017, c.d. Correttivo) relativamente al soccorso istruttorio a pagamento, che la sanzione si applicava solo in caso regolarizzazione, codificando l’interpretazione a suo tempo già fornita dall’ANAC in merito alla previgente disciplina prevista dal D.Lgs. 163/06 (Det. n. 1/2015).

Come pure affermato dal Consiglio di Stato (sez. V, 16 gennaio 2017, n. 92), la norma in esame nel prevedere che la sanzione fosse dovuta solo in caso di regolarizzazione, aveva comunque natura meramente interpretativa e non innovativa, della previgente disposizione di cui all’art. 38, co. 2 bis, D. Lgs. N. 163/2006: sicchè anche in base a quest’ultima norma il pagamento della somma prevista dal bando per la regolarizzazione, non costituiva una sanzione automatica e non poteva pertanto essere irrogata quando il concorrente non avesse utilizzato il soccorso istruttorio.

Tale interpretazione, del resto, come pure precisato nella detta pronuncia dalla VI Sez. del Cons. Stato, è conforme al principio di proporzionalità, giacchè evita l’applicazione della misura sanzionatoria, pur in assenza di colpa e per  il solo fatto della sussistenza della “mera condotta violativa di obblighi formali e documentali”. 

Si segnala che la giurisprudenza amministrativa formatasi sul Nuovo Codice (nel testo precedente al Correttivo) ha ammesso che le seguenti irregolarità essenziali siano sanabili con il soccorso istruttorio a pagamento e non determinino l’esclusione del concorrente dalla gara:

  • mancata indicazione della terna dei subappaltatori ai sensi dell’art. 105, co. 6 D. Lgs. 50/2016, pur avendo il concorrente indicato nell’offerta la volontà di volersi avvalere del subappalto (Tar Brescia, sez. II, 29 dicembre 2016, n. 1790);

  • omessa allegazione di copia del documento d’identità ai fini dell’autocertificazione e la mancata apposizione della data sul curriculum professionale presenti nella documentazione allegata alla domanda di partecipazione (TAR Molise 28 ottobre 2016 n 444);

    Viceversa (secondo Tar Molise, 9 dicembre 2016, n. 513) NON è sanabile, neppure a pagamento e determina l’esclusione del concorrente, la mancata indicazione in offerta degli oneri di sicurezza aziendale, in violazione dell’obbligo di cui all’art. 95, co. 10 D. Lgs. 50/2015: tale dichiarazione, da rendere necessariamente in offerta in base al Nuovo Codice, costituisce infatti un elemento essenziale dell’offerta, non integrabile successivamente con il soccorso istruttorio e comporta l’esclusione dalla gara anche in assenza di una espressa sanzione prevista dalla legge o dal disciplinare.

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Il Consiglio di Stato, con parere della Commissione speciale n. 83 del 17/01/2016 – n. aff. 02371/2016 (allegato in pdf per pronta consultazione), si è pronunciato sugli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 251 del 25/11/2016 sulla riforma della pubblica amministrazione (legge n. 124 del 07/08/2015, cd. “Riforma Madia”).

Si tratta, come ricordato nella sintesi fornita nel sito istituzionale del Consiglio di Stato, del parere sul quesito posto dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione sulle modalità di attuazione della citata sentenza n. 251/2016, con cui era stata dichiarata incostituzionale “la riforma della pubblica amministrazione …, nella parte in cui la delega aveva previsto solo il «parere» e non la «intesa» con le Regioni per cinque decreti legislativi di attuazione (servizi pubblici, dirigenza, dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate). I primi due decreti legislativi non sono stati più adottati, gli altri tre” (ossia, rispettivamente il D. Lgs. 04/08/2016, n. 171, il D. Lgs. 20/06/2016, n. 116 e il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175) “erano già in vigore al momento della sentenza della Consulta”.

Per ulteriori approfondimenti, si invitano i lettori del sito a proseguire nella lettura della sintesi fornita dal sito istituzionale (disponibile al link in calce), allegando per completezza il testo integrale della sentenza della Corte costituzionale

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Notiziasingola/index.html?p=NSIGA_4258059

 
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In precedenza avevamo pubblicato nel sito una sintesi della nuova conferenza di servizi in attuazione della legge 07/08/2015, n. 124 cd. Riforma Madia della Pubblica Amministrazione (https://www.sonoingara.it/2016-10-06-14-30-37/edilizia-pubblica/item/48-sintesi-della-nuova-conferenza-di-servizi).

Oggi, il processo di semplificazione si arricchisce con l’entrata in vigore di altri due decreti attuativi e, in particolare, del D. Lgs. 30/06/2016, n. 126 e del D. Lgs. 25/10/2016, n. 222, comunemente definiti dagli addetti ai lavori SCIA 1 e SCIA 2.

Il primo decreto (126/2016) ha disposto rilevanti modifiche alla legge sul procedimento amministrativo ossia alla legge 07/08/1990, n. 241 introducendo, appunto, una disciplina anche di dettaglio della segnalazione certificata di inizio attività e del silenzio-assenso negli artt. 18, 18-bis e 19 legge n. 241/1990.

Il secondo decreto (222/2016) procede ad una ricognizione delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, procedendo ad un riordino dei relativi regimi autorizzativi (ad es. soppressione della comunicazione di inizio lavori – cd. CIL e della denuncia di inizio attività – cd. DIA, introduzione della segnalazione certificata di agibilità su iniziativa del privato in luogo del certificato di agibilità rilasciato dal Comune).

Entrambi i decreti sono stati preceduti dall’intesa in sede di Conferenza unificata e, quindi, non dovrebbero essere interessati dagli effetti della nota sentenza della Corte costituzionale 25/10/2016, n. 251 (cfr. pdf in pronta consultazione) che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge n. 124/2015 (servizi pubblici, dirigenza, dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate) nella parte in cui prevedono che i relativi decreti legislativi fossero adottati solo previo parere della Conferenza unificata e non con la preventiva intesa.

Si tratta, in dettaglio, di due decreti legislativi che non sono stati più adottati, mentre gli altri tre (ossia, rispettivamente il D. Lgs. 04/08/2016, n. 171, il D. Lgs. 20/06/2016, n. 116 e il D. Lgs. 19/08/2016, n. 175) erano già in vigore al momento della sentenza della Consulta. Per eventuali approfondimenti, si consiglia la lettura del parere del Consiglio di Stato, Commissione speciale n. 83 del 17/01/2016 (allegato in pdf per pronta consultazione),

Si ritiene utile, quindi, mettere a disposizione dei lettori del sito le due guide elaborate dal Dipartimento della funzione pubblica nelle due distinte versioni “per i cittadini” (più snella) e “per gli addetti ai lavori” (più approfondita) che, come si legge nel sito istituzionale, costituisce “uno strumento per far conoscere le nuove disposizioni agli operatori delle amministrazioni pubbliche e per promuovere tra cittadini e imprese le nuove opportunità che la legge offre loro”.

A corredo, infine, dei due documenti si mette a disposizione anche una serie di F.A.Q. elaborate dal medesimo Dipartimento che, con l’ormai consolidato metodo “domanda e risposta”, fornisce una serie di informazioni di base sui principali quesiti che possono ricorrere nella prassi.

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Con il decreto n. 245 del 25.10.2016 (in G.U. n. 1 del 2 gennaio 2017), qui allegato in pdf per pronta consultazione, corredato delle indispensabili note esplicative ai numerosi testi legislativi ivi richiamati, il Ministro dell’ambiente (di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze) ha approvato il “Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall’Autorità competente per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” (“Testo Unico Ambiente”) ed in particolare, dell’art. 33, comma 1, del Testo Unico.

Come indicato nel sito istituzionale del Ministero (http://www.va.minambiente.it/it-IT/Comunicazione/DettaglioDirezione/907),il Regolamento, pur non modificando l’attuale tariffa dello 0,5 per mille già in vigore per le procedure di VIA e di VIA Legge Obiettivo, disciplina i contributi economici da porre in carico ai proponenti per la copertura dei costi sostenuti dall’autorità competente per le altre tipologie di procedura, per le quali attualmente non è previsto alcun onere.

Si ricorda, sul punto, cheun primo tentativo di disciplinare l’entità delle tariffe per queste procedureera stato effettuato con il decreto interministerialen. 291 del 21 dicembre 2015 che,allegato in pdf per pronta consultazione, per quanto consta non era mai stato oggetto di registrazione alla Corte dei Conti né era mai stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2017 e si applica alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore. Uno speciale regime transitorio è previsto per le procedure di VIA Legge Obiettivo di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, avviate alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 50/2016 (cfr., in generale,https://www.sonoingara.it/component/k2/item/46-grandi-opere-della-legge-obiettivo-e-regime-transitorio-chiarimenti-dell-anac)

La ragione di tale decreto interministerialee le fonti normative da cui trae origines ono indicate sia nel preambolo del Regolamento sia nel parere del Consiglio di Stato – Sez. consultiva atti normativi 10/03/2016, n. affare 458, depositato il 23/03/2016, n. 778 che ha preceduto la sua emanazione.

In sostanza, considerata l’insufficienza delle risorse a disposizione del Ministero dell’ambiente per lo svolgimento delle proprie attività istruttorie, il regolamento determina gli oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorità statale per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure VIA e VAS. Il tutto nella dichiarata ottica di garantire maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento di detti procedimenti.

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Tariffe a regime

A partire dal 17/1/2017, ossia dalla data di entrata in vigore del citato Regolamento interministeriale (di seguito “Regolamento”), le tariffe da applicare alle nuove istruttorie dei procedimenti ambientali sono stabilite come segue:

a) per le procedure di valutazione di impatto ambientale – VIA ai sensi dell’art. 23 del Testo Unico Ambiente – 0,5 ‰ del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall’art. 9, comma 6 del d.P.R. n. 90 del 14.5.2007;

b) per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. screening), ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico Ambiente – 0,25 ‰ del valore dell’opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell’importo di euro 10.000,00;

c) per le procedure di valutazione ambientale strategica – VAS ai sensi dell’art. 11 del Testo Unico Ambiente – euro 15.000,00;

d) per le procedure di VAS ai sensi dell’art. 11 del Testo Unico Ambiente, precedute da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso piano o programma – euro 10.000,00;

d) per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico Ambiente – euro 5.000,00.

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Tariffe per riesame provvedimenti

Per quanto riguarda, invece, le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti già emanati alla data del 17/1/2017, le tariffe sono le seguenti:

a) per le procedure di VIA– 25% di quanto già versato in base alla percentuale di 0,5‰;

b) per le procedure di VAS – euro 3.000,00.

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Tariffe per opere della legge obiettivo

Per quanto riguarda, infine, gli oneri economici “dovuti in relazione alle procedure di VIA per i progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443” (meglio nota come “Legge Obiettivo”), “avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016” (ossia dal 20/04/2016) sono determinati come segue:

a) per le procedure di VIA, ai sensi degli artt. 182, 183, 184 e 185 del D. Lgs. n. 163/2006 (l’abrogato codice dei contratti pubblici) – 0,5 ‰ del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall’art. 9, comma 6 del citato d.P.R. n. 90/2007;

b) per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell’art. 185, commi 4 e 5, del D. Lgs. n. 163/2006– euro 25.000,00;

c) per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell’art. 185, commi 6 e 7, del D. Lgs. n. 163/2006 – 0,25 per mille del valore dell’opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell’istanza della prima fase di verifica di attuazione.

Il Regolamento, inoltre, precisa che “l’importo di cui alla lettera c), suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno. Per le opere per le quali, alla data di pubblicazione del Regolamento (2/1/2017) le verifiche di attuazione, per alcune delle annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino già parzialmente effettuate, l’importo è dovuto in proporzione solo per le restanti annualità, o quota parte di esse, per le quali sono ancora da espletare le attività di verifica” e che gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanatie relativi ai progetti di cui alla Legge Obiettivo(L. n. 443/2001), sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille.

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Modalità di versamento degli importi

È stato ora emanato anche il decreto direttoriale n. 6 del 17/01/2017 (qui allegato in pdf per pronta consultazione e pubblicato nel sito istituzionale), con cui la Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell’Ambiente detta le modalità di versamento degli importi, stabilisce indicazioni sulla documentazione da presentare e illustra le modalità per il calcolo del valore delle opere, per il versamento del contributo e per la presentazione dell’attestazione di pagamento.

Di particolare interesse appaiono le previsioni del decreto direttoriale n. 6/2017 che 1) riepiloga (Lett. A, punti 1) e 2) la documentazione richiesta a livello generale per l’avvio dei procedimenti ambientali sopra citati nel Regolamento e 2) distingue(punto 3) la documentazione da produrre a seconda che si tratti di opere pubbliche, opere private o verifica di attuazione della legge obiettivo.

In particolare, per le opere pubbliche (ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010), nel caso di progetto preliminare: dovranno essere forniti il calcolo sommario della spesa e il quadro economico generale; nel caso di progetto definitivo o esecutivo: dovranno essere forniti il computo metrico estimativo, con elenco prezzi unitario, comprensivo diriepilogo delle categorie di lavorazione e il quadro economico generale (vedi Modulo M 2). Per le opere private, invece, dovrà essere fornita documentazione equivalente a quella prevista per le operepubbliche e il quadro economico generale.

Per la verifica di attuazione di cui alla Legge Obiettivo 443/2001, oltre alla documentazione sopra richiesta per le opere pubbliche, “dovrà essere presentata anche unacopia conforme all’originale del cronoprogramma allegato al progetto esecutivopresentato per l’avvio della prima fase della verifica di attuazione”.

Per le modifiche o varianti ad opere pubbliche o private, “dovrà essere trasmessa,unitamente alla nota di accompagnamento della documentazione tecnica relativa alle modifiche, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il valorecomplessivo aggiornato del costo delle opere”, corredata dei documenti sopra indicati per opere pubbliche o private “anch’essi aggiornati e l’attestazione del pagamento della eventualedifferenza a saldo”.

Infine, la lettera C) del decreto direttoriale detta le modalità di calcolo del valore delle opere “in funzione del grado di approfondimento legato al livello di progettazione al quale la procedurasi riferisce ed in considerazione delle differenziazioni dovute a particolari tipologie d’interventoda realizzare (opere pubbliche, opere private)”

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Gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nel Lazio ed i successivi episodi che hanno colpito anche le Marche e l’Umbria hanno nuovamente evidenziato come il territorio italiano sia caratterizzato da un rischio sismico medio-alto, che ha causato numerose vittime e consistenti danni al patrimonio edilizio pubblico e privato delle aree interessate, come pure al sistema economico – produttivo ed ai beni culturali, incluse le chiese, che costituiscono il patrimonio identitario delle comunità colpite dal terremoto.

In particolare, il drammatico sisma che ha colpito l’Italia centrale ha dimostrato la notevole fragilità del patrimonio edilizio pubblico e privato, ma ha anche evidenziato che efficaci interventi di miglioramento sismico degli edifici consentono in primo luogo di salvaguardare la vita delle persone e, il più delle volte, anche gli edifici, che seppur danneggiati dal terremoto, rimangono comunque integri.

Ciò impone in maniera ormai non più rinviabile di attuare una concreta e capillare politica di prevenzione finalizzata al miglioramento sismico degli edifici, anche in considerazione della frequenza con la quale gli eventi sismici si sono verificati negli ultimi anni (in media, uno ogni quattro anni!!).

Le misure della Legge di stabilità 2017: i sismabonus

A prescindere dalle misure specifiche sul terremoto del 24 agosto 2016 (approvate in via definitiva con la L. 15/12/2016, n. 229 di conversione con modifiche del D.L. n. 189/2016), la Legge di stabilità 2017 (L. 11/12/2016, n. 232, in S.O. n. 57 alla G.U. 21/12/2016, n. 297), ha ampliato i benefici fiscali già previsti per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2 (a maggior rischio sismico: in sostanza i comuni della dorsale appenninica) e li ha estesi anche agli edifici ricadenti in zona sismica 3 (a minor rischio sismico, come ad es. buona parte del territorio di Roma), pure interessati dagli ultimi eventi sismici.

In particolare, l’art. 1, commi 2 e 3 della Legge di Stabilità 2017 (che ha sostituito l’art. 16, co. 1 bis D.L. 63/2013, conv. con modif. in L. 90/2013) prevede una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1°/1/2017 al 31/12/2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi all’adozione di misure antisismiche (di cui all'art. 16 bis, co. 1, lett. i), del D.P.R. n. 917/1986, “TUIR”[1]), le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/3/2003[2], riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive.

La detrazione, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore ad € 96.000 per unità immobiliare per ciascun anno, è suddivisa in 5 quote annuali di pari importo, a partire dall'anno in cui è stata sostenuta la spesa ed in quelli successivi. Quando gli interventi in esame consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Inoltre sono state previste le seguenti ulteriori agevolazioni (commi 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies aggiunti al citato art. 16 D.L. n. 63/2013):

  • applicazione (a decorrere dal 1°/1/2017 e fino al 31/12/2021) delle disposizioni sopra riportate anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'Ord. PCM n. 3274/2003;

  • incremento della detrazione dall'imposta nella misura del 70% della spesa sostenuta, quando dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 16 D.L. 63/2013 (come sostituiti/introdotti dalla Legge di Stabilità 2017) derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;

  • incremento della detrazione spettante (nella misura dell'80%), quando dagli interventi derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori(ad es. da 1 a 3);

  • ulteriore incremento della detrazione spettante quando i detti interventi con cui si riduce il rischio sismico siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali. In tal caso le detrazioni dall'imposta sopra riportate sono aumentate, rispettivamente, nella misura del 75% e dell'85%. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore ad € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

  • determinazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28/2/2017 (sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici) delle Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati[3].

E’ stato, altresì, opportunamente precisato (mediante l’inserimento del co. 1 sexies all’art. 16 D.L. 63/2013), che a decorrere dal 1°/1/2017, tra le spese detraibili per la realizzazione dei citati interventi (di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell’art. 16 D.L. 63/2013) rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Ai sensi dell’art. 1, co. 3 della Legge di Stabilità, le detrazioni soprarichiamate (di cui all’art. 16, co. 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del D.L. n. 63/2013 come modificato dalla Legge di Stabilità 2017) non sono cumulabili con le agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.

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Si rileva che un’ulteriore opportunità, nella condivisibile finalità di favorire gli interventi e rendere effettiva la prevenzione antisismica, è costituita dalla possibilità per i beneficiari di cedere il credito costituito dalle detrazioni.

Difatti, a decorrere dal 1°/1/2017, secondo quanto previsto dalla Legge di stabilità 2017, i soggetti beneficiari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la sola cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Le modalità di attuazione sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità.

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Nelle more dell’adozione del decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di cui un’anticipazione specifica per il terremoto di Amatrice è già stata adottata il 27.12.2016 (si allega il decreto in pdf per pronta consultazione), può farsi ancora utile riferimento, ai seguenti provvedimenti:

(i)      D.M. Infrastrutture del 14/1/2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nel S.O. n. 30 alla G.U. 4 febbraio 2008, n. 29 e, segnatamente, al Capitolo 8 “Costruzioni esistenti”;

(ii)     circolare ministeriale (Infrastrutture e Trasporti) 2 febbraio 2009, n. 617/CSLPP, “Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008”, pubblicata nel S.O. n. 27 alla Gazzetta Ufficiale 26 febbraio 2009, n. 47 e, segnatamente, nei relativi capitoli esplicativi “C8. Costruzioni esistenti”, “CA - Allegato A alle norme tecniche per le costruzioni: pericolosità sismica”, C8A “(Appendice al Cap. C8)” e C8A.5. “Criteri per gli interventi di consolidamento di edifici in muratura”[4].

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[1]Art. 16-bis, co. 1, lett. i) del D.P.R. n. 917/1986, “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”: OMISSIS i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari OMISSIS”;

[2] Pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.

[3] Sul punto si riporta uno stralcio della notizia pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio dei Lavori Pubblici: “il 22 dicembre 2016 la Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che approva la revisione delle Norme tecniche per le Costruzioni. L’intesa è stata raggiunta dopo una approfondita istruttoria tecnica fra le strutture centrali interessate (Consiglio Superiore dei LL.PP, Corpo Nazionale dei VV.F. e Dipartimento per la Protezione Civile) e le rappresentanze tecniche delle Regioni ed Enti Locali.

Omissis

Le norme tecniche disciplinano le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio Italiano, in continuità con le vigenti norme di cui al D.M. 14.01.2008 ed in piena armonizzazione con le disposizioni comunitarie di settore (Eurocodici, Regolamento (UE) n. 305/2011, etc.), introducendo alcuni importanti elementi di innovazione, soprattutto per le costruzioni in zona sismica e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.Dette norme tecniche rappresentano il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto (c.d. “sismabonus”), delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale…..”.

[4] Il testo integrale della circolare, di cui si riporta la sola premessa, è disponibile nel link posto al termine della presente nota. Pur nella consapevolezza che questa circolare, al pari delle altre, non costituisce fonte di diritto si ritiene quindi necessario darne evidenza attesa la sua generale applicazione tra gli operatori del settore.

“Condecretoministeriale14gennaio2008,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n. 29, sono state approvate le«Nuove norme tecniche per le costruzioni», testo normativo che raccoglie in forma unitaria le norme che disciplinano la progettazione ,l'esecuzione ed il collaudo delle costruzioni al fine di garantire,per stabiliti livelli di sicurezza,la pubblica incolumità”.

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2009-02-26&atto.codiceRedazionale=09A01318&elenco30giorni=false

 

In una precedente occasione si era avuto modo di soffermarsi sui limiti alla potestà legislativa regionale in tema di edilizia privata. A distanza di poco più di un mese dalla sentenza n. 231 del 3.11.2016, la Corte Costituzionale torna ad occuparsi della legislazione regionale ligure per affermare, con la sentenza n. 272 del 16.12.2016 (qui allegata in pdf per pronta consultazione), l’illegittimità della norma che esclude dalla preventiva autorizzazione sismica gli interventi sul patrimonio edilizio soggetti a SCIA, contrastando questa disposizione “con il principio fondamentale secondo cui, nelle zone sismiche, l’autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione condiziona l’effettivo inizio di tutti i lavori, nel senso che in mancanza di essa il soggetto interessato non può intraprendere alcuna opera, pur se in possesso del prescritto titolo abilitativo edilizio”.

Per giungere a queste conclusioni sulla necessità della preventiva autorizzazione del cd. Genio Civile, come viene tradizionalmente qualificata l’autorizzazione prevista dall’art. 94, d.P.R. 380/2001 (cd. Testo Unico Edilizia – TUE), la sentenza n. 272/ 2016 ricorda che “le disposizioni contenute nel Capo IV del TUE, rubricato «Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche» … assumono la valenza di «principio fondamentale»”, stabilendo “determinati adempimenti procedurali, quando rispondono ad esigenze unitarie, da ritenere particolarmente pregnanti di fronte al rischio sismico”.

In altri termini, osserva la Consulta,l’intera normativa riguardante le opere da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ha come ambito di applicazione oggettivo non solo le nuove costruzioni, ma «tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità», così che “la circostanza che l’opera da realizzare consista in interventi sul patrimonio edilizio esistente – alcuni dei quali possono anche presentare rilevante impatto edilizio, come la manutenzione straordinaria, consistente in frazionamenti ed accorpamenti di unità immobiliari, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, anche quella comportante la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti (interventi tutti rientranti nel campo di applicazione dell’art. 21-bis della legge della Regione Liguria 6.6.2008, n. 16, recante «Disciplina dell’attività edilizia») – non mette in dubbio il fatto che possa trattarsi comunque di una costruzione da realizzarsi in zona sismica, come tale ricompresa nell’ambito di applicazione dell’art. 94 del TUE”. A ciò si aggiunga, conclude la Corte, che “l’autorizzazione preventiva costituisce uno strumento tecnico idoneo ad assicurare un livello di protezione dell’incolumità pubblica indubbiamente più forte e capillare rispetto al meccanismo del controllo ex post ed eventuale, proprio della SCIA”.

Per gli indispensabili approfondimenti, in uno con il richiamo alle precedenti sentenze della Corte costituzionale, si consiglia la lettura dell’allegata sentenza, cui ha fatto seguito, pochi giorni più tardi (21.12.2016), la sentenza n. 282 del 2016(parimenti allegata in pdf per pronta consultazione) sulla normativa regionale delle Marche in tema di edilizia dichiarata in più parti illegittima.

 

Venerdì, 16 Dicembre 2016 11:38

V.I.A. l'esclusione non scade

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 267 del 15.12.2016 (qui allegata in pdf per pronta consultazione), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una disposizione di legge regionale (Puglia) nella parte in cui prevedeva che la pronuncia di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale – VIA aveva efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza inizio dei lavori, dovevano essere rinnovate le procedure di esclusione dalla VIA di determinati interventi.

Al di là della fattispecie portata all’attenzione della Consulta (art. 2, l.r. 14.6.2007, n. 17), dichiarata parzialmente illegittima, la sentenza n. 267/2016 è particolarmente ricca di spunti per la ricostruzione dei rapporti tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative ed il coinvolgimento dell’iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica.

In particolare, la sentenza n. 267/2016 ricorda che “l’attività di sfruttamento dell’energia eolica costituisce iniziativa economica comportante la destinazione di capitali privati ad un processo produttivo, il quale implica la creazione di risorse materiali di interesse pubblico strategico. Il fatto che lo scopo del privato sia diretto a fini lucrativi è aspetto che non può inficiare la rilevanza del citato profilo strategico. Pertanto, deve essere considerata costituzionalmente illegittima l’imposizione di condizionamenti e vincoli, anche di carattere temporale, non collegati funzionalmente alla cura di interessi ambientali”. Se manca questo nesso teleologico si determina, in altre parole, “una grave interferenza con l’iniziativa dell’imprenditore” per cui tale imposizione non può “essere accentuata da ulteriori incombenze amministrative che non siano giustificate dall’esigenza di coordinare e rendere compatibili e congruenti i subprocedimenti propedeutici al provvedimento finale di autorizzazione unica”.

La disposizione regionale, quindi, che stabilisce un termine di efficacia dell’esclusione degli impianti eolici dalla procedura di VIA, contrasta con “le strategie industriali di settore, che non possono prescindere dal fattore tempo e dal grado di certezza degli esiti delle procedure amministrative”. Da qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale.

Per gli indispensabili approfondimenti, infine, si suggerisce la lettura dell’allegata sentenza.

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La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, con il Parere n. 333 del 16.11.2016 (qui allegato in pdf per pronta consultazione), si è pronunciata a favore del riconoscimento degli incentivi per le funzioni tecniche (disciplinate dall’art.113 D. Lgs. 50/2016) anche nel caso di appalti di servizi o di forniture.

Si rammenta che in base al Nuovo Codice dei contratti pubblici (art.113, comma 2, D. Lgs. 50/2016) gli incentivi al personale dell’Amministrazione, sono riconoscibili non più per la progettazione, bensì per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti, per la predisposizione e controllo delle procedure di affidamento e per l’esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Il detto incentivo è costituito da un percentuale non superiore al 2% dell’importo dei lavori posti a base di gara. Le relative risorse finanziarie, a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione delle opere sono destinati dalle amministrazioni pubbliche ad un apposito.

Nel rispondere ad una serie di quesiti formulati da un’Amministrazione provinciale, la Corte dei Conti ha affermato in primo luogo che il compenso incentivante, è previsto per i servizi e le forniture in maniera autonoma, ossia a prescindere da ogni collegamento con l’esecuzione di lavori, ovviamente nel rispetto delle condizioni previste dal citato art. 113, D. Lgs. 50/2016 (tra cui il previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati delle dette funzioni tecniche e loro collaboratori).

Inoltre, il Parere ritiene che la quota non utilizzata dell’incentivo di cui al comma 3 pen. periodo dell’art 113, d.lgs. 50/2016 (ossia la quota parte corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti pubblici, perchè affidate a personale esterno all’amministrazione; ovvero corrispondente a prestazioni prive del predetto accertamento) debba andare ad incrementare il relativo fondo, senza possibilità che tale somma possa maggiorare i compensi dei dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura, che hanno determinato il suddetto incremento.

In ultima analisi, ad avviso del Parere, non vi sarà un’economia di spesa, ma (soltanto) un incremento del fondo previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Per un apprendimento delle questioni esaminate dalla Corte dei Conti, quindi, si rinvia alla lettura dell’allegato Parere.

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Lunedì, 05 Dicembre 2016 17:42

Linee Guida n. 1- Rettifica

Nella G.U. del 30/11/2016, n. 280 è stata pubblicata la Delibera del 16.11.2016 (qui allegata in PDF per comodità di consultazione) con la quale l’ANAC ha rettificato le Linee Guida n. 1/2016 relative all'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

La rettifica riguarda in particolare la Parte III, Punto 2.1. “Determinazione del Corrispettivo”.

Mediante la detta rettifica è stato eliminato il refuso costituito dal seguente periodofino a quando, in attuazione del disposto di cui all’art. 24, comma 8, il Ministro della giustizia non avrà approvato le nuove tabelle dei corrispettivi, come previsto dallo stesso art. 216, comma 6,”.

Le nuove tabelle dei corrispettivi, difatti, al momento dell’adozione delle Linee Guida n. 1, erano già state approvate con Decreto del Ministero della Giustizia del 17.6.2016, già indicato nello stesso Punto 2.1.

Il testo del citato Punto 2.1, a seguito della rettifica, risulta il seguente:

«2.1. Per quanto riguarda la prima operazione, al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara (come sara' precisato meglio oltre) per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016). Cio' nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, cosi' come ulteriormente modificato dall'art. 5 della legge n. 134/2012.»

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Lunedì, 05 Dicembre 2016 17:04

Cruscotto infortuni: istruzioni INAIL

E’ ormai passato quasi un anno dalla soppressione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni. Infatti, lo scorso 23 dicembre 2015, è entrata in vigore la semplificazione degli adempimenti a carico del datore di lavoro prevista dall’artt. 21, comma 4, decreto legislativo n. 151 del 14.9.2015 . Deve tuttavia ricordarsi che rimane fermo l’obbligo di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti, come previsto nell’art. 53, D.P.R. n. 1124 del 30.6.1965 s.m.i.

L’INAIL, con la Circolare n. 45 del 30.11.2016 (allegata in pdf per pronta consultazione), precisa le modalità di accesso al nuovo applicativo informatico, denominato “Cruscotto Infortuni”, da parte degli organi preposti all'attività di vigilanza (in primis, ASL).

Poiché i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (c.d. RLS) non sono inclusi tra i soggetti ammessi alla consultazione di tale applicativo informatico, la detta Circolare INAIL n. 45 del 2016 ribadisce che gli stessi RLS possono ricevere informazioni e dati sugli infortuni e sulle malattie professionali direttamente dai datori di lavoro.

In precedenza, con la Circolare n. 31 del 2.9.2016 (anch’essa allegata per pronta consultazione), l’INAIL aveva precisato le modalità di fruizione del servizio da parte dei datori di lavoro ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari.

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Studio Legale Multidisciplinare Saraceni
Via Filippo Corridoni, 15 B
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AVVERTENZA

Con Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2016 n. 164, sono stati corretti gli errori materiali contenuti nel testo del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato nel Supplemento Ordinario N. 10/L alla G.U. - Serie gen. - del 19 aprile 2016, n. 91).
Si rende disponibile per comodità di consultazione il testo del Codice aggiornato da Normattiva a seguito delle correzioni.

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